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231 ed estensione ai reati fiscali, cosa cambia per le imprese

Responsabilità amministrativa delle società estesa a tutti i delitti fiscali più gravi

Oltre al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per imponibili superiori a 100mila euro, sono ora inclusi nel novero dei reati che possono determinare questa nuova responsabilità anche: 

  • la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori ai citati 100mila euro (con sanzione pecuniaria fino a 400 quote); 
    • la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici con sanzione pecuniaria fino a 500 quote; 
    • l’emissione di fatture altri documenti per operazioni inesistenti sia per importi superiori a 100mila euro (con sanzione pecuniaria fino a 500 quote), sia inferiori (sanzione pecuniaria fino a 400 quote); 
    • l’occultamento o distruzione di documenti contabili con sanzione pecuniaria fino a 400 quote; 
    • la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte con sanzione pecuniaria fino a 400 quote. 

Viene ancora prevista:

  1. l’applicazione delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; del divieto di pubblicizzare beni o servizi;
  2. se, in seguito alla commissione di uno dei delitti tributari indicati in precedenza l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria vien e aumentata di 1/3.

In concreto, nel caso di contestazione di uno di questi reati al rappresentante legale della società o ad altra persona fisica legata alla società, il Pm annoterà anche l’illecito amministrativo a carico dell’ente nel registro delle notizie di reato. 

In caso di condanna la persona fisica (rappresentante legale o altro) va incontro ad una pena detentiva, mentre la società riceverà una sanzione pecuniaria fino a 400 o 500 quote a seconda del reato. Il valore della quota può variare da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549 euro: l’importo finale della sanzione irrogabile a cura del giudice penale sarà, dunque, il prodotto della singola quota e il numero di quote da applicare, per un ammontare massimo di 619.600 euro (400 quote per il valore massimo di 1.549 euro) o di 774.500 euro (500 quote). Se poi l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria viene aumentata di 1/3 con la conseguenza che per gli illeciti puniti fino a 400 quote la sanzione potrà giungere fino a 815.333 euro e per quelli fino a 500 quote fino a 1.032.666 euro.

Da evidenziare che sinora il sequestro del profitto del reato era eseguito contro la società solo in via diretta (disponibilità bancarie e liquide) e, nel frequente caso di incapienza, nei confronti del rappresentante legale la misura cautelare riguardava anche l’“equivalente” (aggredendo anche beni mobili e immobili di valore corrispondente). Con l’applicazione del Dlgs 231/2001 il sequestro per equivalente, e non più solo quello diretto, potrà invece essere eseguito anche nei confronti della società e quindi verosimilmente il patrimonio del rappresentante legale verrà aggredito meno di frequente.


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