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30/06, proroga dei versamenti

Confermata la lunga proroga per i versamenti dei contribuenti soggetti agli Isa, indici sintetici di affidabilità fiscale, i cui termini in scadenza «dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019». 

La proroga dei versamenti di Redditi 2019 riguarda i contribuenti soggetti agli Isa, nonché i contribuenti “collegati” a chi deve compilare il modello Isa, come i soci di società di persone e quelli delle società a responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari. 

Non si calcola alcuna maggiorazione per il periodo successivo al 1° luglio e fino al 30 settembre, nel rispetto del principio che «la proroga è gratuita». 

Gli allungamenti riguarderanno, in particolare, le persone fisiche e i soggetti collettivi, società di persone e società di capitali comprese, che esercitano attività per le quali sono stati elaborati i nuovi Isa, a prescindere dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge (5.164.569,00 euro). 

La proroga riguarda anche gli altri tributi e contributi risultanti dalla dichiarazione dei redditi, nonché i versamenti dell’Irap e dell’Iva con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo 2019 (il 16, di scadenza, era sabato e il 17 domenica).

Beneficiano della proroga anche le persone fisiche che, per l’anno 2018, hanno applicato il regime dei minimi, nonché le persone fisiche che hanno applicato il regime forfettario. 

Nessun differimento, invece, per gli altri contribuenti, non soggetti a Isa, per i quali restano fermi i termini del 1° luglio o dal 2 luglio al 31 luglio con lo 0,40% in più. Ad esempio, sono escluse dalla proroga le persone fisiche che hanno redditi di terreni o fabbricati, redditi diversi, occasionali, di lavoro dipendente o di pensione.

La proroga al 30 settembre 2019 dovrebbe costituire la nuova scadenza e sostituisce quella del 30 giugno, che slitta al 1° luglio. In base alla nuova scadenza, i versamenti possono anche essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo al 30 settembre, cioè entro il 30 ottobre 2019, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Da ciò ne consegue che, per chi paga a rate, pagando la prima entro il 30 settembre, le rate successive si riducono a due, in scadenza il 16 ottobre e il 16 novembre, che slitta a lunedì 18 novembre, per i titolari di partita Iva e il 31 ottobre e 30 novembre, che slitta al 2 dicembre 2019, per i non titolari di partita Iva. Senza dimenticare che il secondo acconto per il 2019, da pagare in unica soluzione, scade anche il 2 dicembre 2019.

I contribuenti, destinatari della proroga, possono comunque “rinunciare” al differimento, magari perché hanno già preparato i modelli F24 per i pagamenti. In questo modo, eviteranno le complicazioni che possono derivare dal dovere rideterminare il piano di rateazione, riducendo il numero delle rate. Possono cioè proseguire il piano di rateazione scelto, senza considerare la proroga. 

Tra le proroghe più rilevanti si segnalano quella dal 30 settembre al 30 novembre per la presentazione delle dichiarazioni annuali dei Redditi e dell’Irap e lo spostamento dal 30 giugno al 31 dicembre del termine per le dichiarazioni Imu e Tasi. 

È stato eliminato l’obbligo di presentare la dichiarazione per chi vuole beneficiare della riduzione del 50% dell’Imu e della Tasi sulle case concesse in comodato, cioè in prestito gratuito, ai figli o ai genitori.

La proroga per la presentazione telematica delle dichiarazioni annuali dei redditi e dell’Irap ha effetto già per i modelli Redditi e Irap 2019, per il 2018. È ora stabilito che le persone fisiche e le società o le associazioni presentano la dichiarazione tramite un ufficio delle Poste italiane tra il 1° maggio e il 30 giugno, o in via telematica entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. 

Si allungano anche i termini per presentare le dichiarazioni integrative, modelli Redditi 2019 e Irap 2019, per modificare il rimborso in compensazione. Per modificare la scelta, sempre che il rimborso non sia stato effettuato, anche in parte, il contribuente ha 120 giorni di tempo a partire dal 30 novembre 2019, che slitta al 2 dicembre; ha perciò tempo fino al 31 marzo 2020. Condizione per presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.


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