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Abolita la Tasi, aliquota Imu all’8,6‰ innalzabile dai Comuni fino al 10,6‰

Abrogazione della Tasi a partire dal 2020. Al suo posto, troverà applicazione la nuova Imu che nei tratti fondamentali ricalcherà le regole dell’attuale imposta patrimoniale comunale. 

La riforma non sarà tuttavia a costo zero per i proprietari, poiché su di essi graverà la quota oggi a carico degli inquilini, variabile tra il 10% e il 30% del tributo. Resta in ogni caso confermata l’esenzione per l’abitazione principale non di lusso e le relative pertinenze.

Tra le novità in arrivo, si segnala la disciplina della casa assegnata in sede di separazione e divorzio. È infatti previsto che solo in caso di affidamento dei figli minori opera la soggettività passiva dell’assegnatario, equiparato al titolare del diritto di abitazione. Se ne deduce che, se non vi sono figli, si applicano le regole ordinarie.

Altra importante innovazione è rappresentata dalla norma secondo cui, in presenza di più contitolari, ogni quota è calcolata con le eventuali agevolazioni spettanti a ciascuno di essi, senza che le riduzioni di uno possano estendersi agli altri. È il caso dell’area fabbricabile che se coltivata da uno dei comproprietari in possesso della qualifica di Iap o di coltivatore diretto è considerata terreno agricolo per intero. Dal 2020, sarà agevolata solo la quota di pertinenza del soggetto Iap o coltivatore diretto. 

Sono confermate le agevolazioni e le riduzioni previste ai fini della vecchia Imu, con l’eccezione dell’esenzione dell’immobile dei pensionati Aire. Il mese di acquisto dell’immobile è computato per intero al soggetto che ha il possesso per almeno 15 giorni. Il giorno del trasferimento si imputa all’acquirente. A quest’ultimo è a ltresì attribuito l’intero mese dell’acquisto in caso di parità di giorni di possesso con il cedente.

L’aliquota di base è pari all’8,6 per mille e può essere aumentata sino al 10,6 per mille o del tutto azzerata. Sono inoltre previste aliquote specifiche per determinate fattispecie (come l’1 per mille per gli immobili rurali strumentali). È confermata la facoltà per i Comuni che si sono già avvalsi del potere di deliberare la maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille di approvare una aliquota non oltre all’11,4 per mille. 

Il termine della dichiarazione torna a essere il 30 giugno dell’anno dopo. Slitta al 2021 la limitazione della diversificazione delle aliquote alla griglia di fattispecie tipizzate in un decreto delle Finanze. Il termine per l’adozione delle aliquote e dei regolamenti è il 30 giugno 2020.


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