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Accesso al forfettario vietato per gli amministratori di Srl

L’incarico di amministratore è simile al lavoro subordinato ai fini della causa ostativa al regime forfettario.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 57 della legge 190/2014 non possono applicare il regime forfettario le persone fisiche che esercitano la attività di impresa o lavoro autonomo, prevalentemente nei confronti del datore di lavoro, con il quale il rapporto lavorativo è in corso oppure lo è stato nei due precedenti periodi di imposta. 

L’incompatibilità scatta anche se il rapporto di lavoro prevalente viene intrattenuto con soggetti direttamente o indirettamente riconducibili al medesimo datore di lavoro (società controllanti, controllate, collegate, familiari). Non sussiste alcuna incompatibilità invece per il neo professionista il quale può collaborare anche esclusivamente con il professionista presso il quale ha svolto la pratica professionale (articolo 1-bis Dl 135/2018).

La circolare ribadisce che la verifica della prevalenza del rapporto con il datore di lavoro deve essere verificata nell’anno in corso e quindi soltanto alla fine del periodo di imposta. Quindi un professionista che nel 2018 ha avuto un rapporto di lavoro dipendente con una azienda sanitaria, può iniziare ad applicare il regime forfettario pur fatturando alla medesima azienda ma, ove al 31 dicembre 2019 constati di aver fatturato prevalentemente per il suo ex datore di lavoro, non potrà applicare il regime forfettario dal 2020.

I redditi che devono essere considerati ai fini della incompatibilità con il regime forfettario sono quelli di lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir. 

La circolare prevede una apprezzabile esclusione in presenza di soggetti che hanno raggiunto la pensione obbligatoria a norma di legge; in questo caso il rapporto professionale o di impresa con l’ex datore di lavoro può rientrare nel regime forfettario anche se avviene esclusivamente nei confronti dell’ex datore di lavoro. 

La causa ostativa invece si verifica se il rapporto di lavoro si è interrotto per licenziamento o dimissioni.

Oltre al lavoro dipendente vero e proprio, sono considerati incompatibili con il regime forfettario, se prevalenti, i rapporti dei soci delle cooperative di produzione e lavoro, il lavoro svolto a favore di terzi per incarico del proprio datore di lavoro, nonché i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

Per quanto riguarda i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa assumono rilevanza i percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente quali gli amministratori e i collaboratori. Invece non generano causa ostativa l’incarico di sindaco o di revisore anche quando tale attività è assimilata al lavoro dipendente (perché svolta da soggetti diversi dai commercialisti, per i quali comunque rientra nella sfera professionale). 

Se il rapporto di lavoro dipendente e di lavoro autonomo, nei confronti del medesimo datore di lavoro, erano contemporaneamente sussistenti prima della entrata in vigore della nuova norma, e quindi al 1° gennaio 2019, e se i due rapporti persistono senza modifiche sostanziali, non scatta la causa ostativa al regime forfettario. 

Non possono avvalersi del regime forfettario i contribuenti che svolgono la propria attività prevalentemente nei confronti del datore di lavoro con il quale sono in corso rapporti di lavoro o lo erano nei due anni precedenti a quello di riferimento. La prevalenza va verificata alla fine del periodo di imposta, pertanto l’eventuale uscita dal regime si deve eventualmente attivare l’anno successivo

Rientrano nell’ambito della norma i percettori di redditi da lavoro dipendente e assimilato ex articoli 49 e 50 del Tuir. Gli assimilati sono i compensi percepiti dai lavoratori delle coop di produzione e lavoro, di servizi e agricole; le indennità e i compensi a carico di terzi percepiti dai prestatori dipendenti; i compensi per l’attività intramuraria del personale dipendente del SSn. Esclusi i percettori di assegno previdenziale se il pensionamento è obbligatorio

I sindaci e i revisori di società non rientrano nell’ambito di applicazione della causa ostativa data l’intrinseca natura dell’attività da loro svolta; al contrario, sono assimilati ai dipendenti gli amministratori e i collaboratori. Di conseguenza, se questi ultimi svolgono almeno il 50 per cento della loro attività nei confronti della società in cui rivestono la carica non possono applicare il regime forfettario

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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