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Accollo di debiti fiscali altrui, preclusa la compensazione

È disposto che, in ogni caso, è escluso che il debito oggetto di accollo possa essere estinto usando in compensazione crediti vantati dall’accollante nei confronti dell’Erario. Nel caso di violazione del divieto, il pagamento si considera non avvenuto e sono irrogate sanzioni diverse per l’accollante e l’accollato che, in deroga alla disciplina generale, sono irrogate entro l’ottavo anno successivo alla presentazione della delega di pagamento (invece dei 5 anni ordinari dalla violazione).

La norma consente l’accollo del debito d’imposta altrui, senza che ciò comporti la liberazione del contribuente originario. Al riguardo, l’agenzia delle Entrate, nella risoluzione 140/E del 15 novembre 2017, ha precisato che l’assunzione volontaria dell’impegno di pagare le imposte dovute dall’iniziale debitore non significa «assumere la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di obbligato (o coobbligato) in forza di titolo negoziale». Ne consegue che l’amministrazione finanziaria non può esercitare nei confronti degli accollanti «i propri poteri di accertamento e di esazione, che possono essere esercitati solo nei confronti di chi sia tenuto per legge a soddisfare il credito fiscale».

Nel caso di violazione del divieto di compensazione, sono irrogate sanzioni diverse per l’accollato e l’accollante, con atti di recupero da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento. Nei confronti dell’accollato, soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario, l’omesso pagamento comporta il recupero dell’imposta non versata e degli interessi, nonché la sanzione del 30% di ogni importo non versato o del 15%, nel caso di ritardo nei versamenti non superiore a 90 giorni; per ritardi non superiori a quindici giorni, la sanzione è pari allo 0,1% giornaliero. La misura varia dallo 0,1% per un giorno di ritardo, fino all’1,40% per 14 giorni di ritardo. Sono anche dovuti gli interessi legali, fissati nella misura dello 0,8% per l’anno 2019 e dello 0,05% a partire dal 1° gennaio 2020. Per l’agenzia delle Entrate, le sanzioni sono le seguenti:

  • all’accollante sono comminate le sanzioni pari al 30%, se il credito indebitamente compensato è esistente, o dal 100 al 200% dell’importo, se il credito è inesistente; nel caso di credito esistente, recuperata l’imposta in capo all’accollato, il credito dell’accollante sarà utilizzabile secondo le regole ordinarie;
  • all’accollato è comminata la sanzione pari al 30% del dovuto, recuperando l’imposta dovuta e gli interessi, importi per i quali l’accollante è coobbligato in solido.

È inoltre stabilito che sarà un apposito provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate ad individuare le ulteriori disposizioni attuative.


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