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Acconto Imu, come si calcola e chi deve pagare

Il 18.6.2018 è il termine di scadenza per il pagamento dell’acconto dell’Imu dovuto per l’anno 2018. Il saldo deve essere versato entro il 17.12.2018 (il 16 dicembre cade di domenica). È possibile pagare l’Imu anche in unica soluzione.
Il presupposto per il pagamento dell’Imu è costituito dal possesso di fabbricati, di aree edificabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
Sono tenuti al pagamento dell’Imu:
• il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) su immobili;
• il locatario, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria;
• il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
• in caso di separazione o divorzio, l’Imu sulla casa coniugale sarà dovuta dal coniuge che l’ha ricevuta in assegnazione.
A decorrere dal 2014, l’abitazione principale non è più soggetta al pagamento dell’Imu, mentre le abitazioni di lusso (A/1, A/8 e A/9) continuano a pagarla.
Dal 2014, inoltre, non è più riconosciuta ai fini Imu la detrazione di € 50 per i figli di età inferiore a 26 anni come previsto dal D.L. 201/2011.
L’Imu non si applica altresì ai seguenti immobili:
• le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
• i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22.4.2008;
• la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
• l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
• Sono, inoltre, esenti i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Oltre alle esclusioni sopra menzionate, i Comuni, con proprio regolamento, possono assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare a destinazione abitativa, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o disabili residenti in case di riposo e cura, a condizione che la stessa non risulti locata.
L’art. 9-bis, D.L. 28.3.2014, n. 47, conv. con modif. dalla L. 23.5.2014, n. 80, recante «Misure urgenti per l’emergenza abitativa» ha disposto che:
• a decorrere dall’anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
• se sussistono le suddette condizioni, su tale unità immobiliare non è dovuta l’Imu, mentre la Tasi e la Tari sono applicate per ciascun anno, in misura ridotta di 2/3.
L’IMU è ridotta al 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale.
Come specificato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, poiché la base imponibile Tasi è la stessa dell’Imu, la riduzione vale anche ai fini Tasi.
La stessa norma prevede come ulteriori condizioni per poter fruire della riduzione che:
• il contratto sia registrato;
• il comodante possieda un solo immobile in Italia;
• il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
• Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
La L. 208/2015 ha introdotto per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.1998, n. 431, la riduzione al 75% dell’Imu dovuta in base all’aliquota deliberata dal Comune.

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