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Accordo transattivo, emissione di una nota di variazione Iva

Con riferimento ad un’istanza di interpello in cui, a seguito di un accordo transattivo (art. 1965 c.c.), viene stabilita la riduzione del prezzo originariamente fissato per una compravendita e la conseguente emissione, da parte del fornitore, di una nota di accredito a parziale storno delle fatture già emesse, l’Agenzia delle Entrate fornisce precisazioni proprio in merito all’emissione della nota di variazione Iva. 

La riduzione, avvenuta non per disposizione del giudice ma per accordo tra le parti, costituisce presupposto per l’emissione di una nota di variazione. Trova, inoltre, applicazione il limite temporale di cui all’art. 26, co. 3, D.P.R. 633/1972, secondo cui, in caso di accordo tra le parti, la variazione Iva non può essere effettuata dopo un anno dal momento di effettuazione dell’operazione originaria. 

Ne consegue che la nota di accredito deve essere emessa solo per l’ammontare dell’imponibile.


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