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Ace, aiuto alla crescita senza operazioni duplicative

La reintroduzione dell’Ace (aiuto alla crescita economica) già a decorrere dal 2019, attraverso la legge 160/2019, è da salutare favorevolmente in quanto i contribuenti potranno basarsi su un’agevolazione consolidata nel tempo, in relazione alla quale il patrimonio di pronunce dell’agenzia delle Entrate è cospicuo e non rischia di andare perduto.

La base Ace è data dall’incremento del patrimonio netto contabile rispetto a quello del periodo d’imposta 2010 senza tener conto dell’utile di esercizio. Rilevano come variazioni in aumento del capitale proprio:

  • i conferimenti in denaro (dalla data di versamento);
  • gli utili accantonati a riserva ad eccezione di quelli destinati a riserve non disponibili (dall’inizio dell’esercizio di formazione delle riserve).

Rilevano, invece, come variazioni in diminuzione del capitale proprio:

  • le riduzioni del patrimonio netto contabile con attribuzione ai soci (dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificate);
  • le cosiddette clausole anti-abuso. La base Ace viene poi ridotta in relazione a investimenti in titoli e valori mobiliari (diversi dalle partecipazioni) onde evitare che gli incrementi di capitale proprio siano indirizzati ad investimenti di tesoreria anziché al core business produttivo. In ogni esercizio la variazione in aumento non può eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, a esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie. 

Il coefficiente di remunerazione previsto stabilmente dalla legge di Bilancio 2020 è fissato in misura pari all’1,3 per cento. 


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