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Acqua, aliquota Iva al 22% solo per la minerale

Le cessioni di acqua non minerale scontano l’aliquota agevolata Iva del 10% e non, invece, quella ordinaria del 22 per cento. 

Va premesso che le acque in commercio si distinguono, per origini e caratteristiche, in acque minerali, di sorgente e destinate al consumo umano. In passato, le cessioni di tali tipologie di acqua erano assoggettate all’aliquota agevolata del 10% in quanto ritenute tutte collocabili nell’ambito di applicazione del n. 81, tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/72. Poi, con il decreto legge 261/90 le cessioni di acqua minerale vennero espunte e assoggettate al regime ordinario che comportò una differente aliquota Iva in funzione del tipo di acqua ceduto (22% per le acque minerali e 10% in tutti gli altri casi). In questo contesto, l’agenzia delle Entrate aveva ritenuto di poter estendere in via interpretativa l’aliquota ordinaria alle cessioni di acqua non minerale, limitando l’aliquota agevolata al solo servizio di erogazione di acqua effettuato dai soggetti gestori della rete idrica pubblica sulla base della considerazione per cui la disciplina amministrativa del mercato delle acque minerali e sorgive avrebbe equiparato in termini economici le diverse tipologie di acqua in commercio.

Sotto altro profilo, tale pronuncia conferisce maggiore fondatezza ad eventuali richieste di rimborso dell’Iva pagata dai contribuenti in ossequio alla “erronea” interpretazione del fisco.


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