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Addio alla mini-Ires, Torna in pista l’Ace con aliquota all’1,3%

Con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, e quindi dal 2019, per i soggetti “solari”, il comma 315 dell’articolo 1 reintroduce l’Ace, con contemporanea abrogazione della complessa e meno efficace Mini-Ires, a suo tempo introdotta dalla legge di Bilancio 2019 e poi modificata dal decreto legge 34/2019. 

La norma, per come è strutturata, comporta che la reintroduzione dell’Ace avvenga senza soluzione di continuità rispetto al pregresso; permette quindi di tenere conto dei precedenti incrementi netti del capitale proprio effettuati dal 2011 e fino al 2018. In tal modo, le imprese possono riprendere la precedente pianificazione finanziaria e patrimoniale, inopinatamente interrotta dalla mini-Ires che peraltro nei fatti non ha mai trovato applicazione. Il ripristino, che riguarda sia i soggetti Ires che Irpef, era stato auspicato dal mondo imprenditoriale per due motivi perché l’Ace: 

  • rappresenta un importante incentivo alla capitalizzazione delle imprese italiane; 
    • è comunque uno strumento conosciuto e collaudato, seppur con una complessa normativa anti-elusione, che però riguarda sostanzialmente i gruppi di imprese, e che dopo 8 anni di vita è stata “metabolizzata” sia dalle imprese che dai consulenti. In particolare, la reintroduzione permette di utilizzare l’intero corpus normativo – incluso il decreto attuativo 3 agosto 2017 – ed interpretativo esistente.

In sintesi, l’incremento del capitale netto del capitale proprio corrisponde alla differenza tra:

  • elementi positivi, quali utili accantonati a riserva e conferimenti in denaro, compresa la rinuncia incondizionata dei soci alla restituzione dei crediti e la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale; 
    • elementi negativi, quale la riduzione del patrimonio netto con attribuzione ai soci a qualsiasi titolo, compresa la riduzione conseguente l’acquisto di azioni proprie.

La continuità dell’Ace comporta che il 31 dicembre 2010 continua ad essere il termine di raffronto per il calcolo dell’eventuale variazione in aumento dei crediti finanziari infragruppo e delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, ove applicabile. Merita infine ricordare che l’Ace è applicabile anche ai soggetti che aderiscono al consolidato fiscale ed alla trasparenza fiscale, e che è piuttosto interessante anche ai fini Irap, poiché è possibile trasformare l’eccedenza Ace di periodo inutilizzata in credito d’imposta per pagare l’Irap, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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