Con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, e quindi dal 2019, per i soggetti “solari”, il comma 315 dell’articolo 1 reintroduce l’Ace, con contemporanea abrogazione della complessa e meno efficace Mini-Ires, a suo tempo introdotta dalla legge di Bilancio 2019 e poi modificata dal decreto legge 34/2019.
La norma, per come è strutturata, comporta che la reintroduzione dell’Ace avvenga senza soluzione di continuità rispetto al pregresso; permette quindi di tenere conto dei precedenti incrementi netti del capitale proprio effettuati dal 2011 e fino al 2018. In tal modo, le imprese possono riprendere la precedente pianificazione finanziaria e patrimoniale, inopinatamente interrotta dalla mini-Ires che peraltro nei fatti non ha mai trovato applicazione. Il ripristino, che riguarda sia i soggetti Ires che Irpef, era stato auspicato dal mondo imprenditoriale per due motivi perché l’Ace:
In sintesi, l’incremento del capitale netto del capitale proprio corrisponde alla differenza tra:
La continuità dell’Ace comporta che il 31 dicembre 2010 continua ad essere il termine di raffronto per il calcolo dell’eventuale variazione in aumento dei crediti finanziari infragruppo e delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, ove applicabile. Merita infine ricordare che l’Ace è applicabile anche ai soggetti che aderiscono al consolidato fiscale ed alla trasparenza fiscale, e che è piuttosto interessante anche ai fini Irap, poiché è possibile trasformare l’eccedenza Ace di periodo inutilizzata in credito d’imposta per pagare l’Irap, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.
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