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Affrancamento delle plusvalenze, nuova chance agevolata entro il 30/06

Nuova chanche (ma più “salata” per i soci non qualificati) per l’affrancamento di valore delle partecipazioni (non quotate) possedute al 1° gennaio 2020 e al di fuori del regime d’impresa da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali.

Tale opportunità permette ai contribuenti di ottenere, con il versamento di una imposta sostitutiva dell’11%, la “liberazione” dall’imposta sui redditi gravante sull’eventuale plusvalenza del valore riportato da una perizia giurata di stima redatta da soggetti qualificati.

Tanto il versamento della prima (o unica rata) dell’imposta sostitutiva, quanto l’asseverazione della perizia di stima, deve avvenire entro il 30 giugno. 

Tradotto in termini di calcoli di convenienza, la sostitutiva offerta dalla Manovra 2020 “premia” il contribuente (al di là dei costi di perizia) rispetto al regime ordinario tutte le volte in cui l’11% del valore della partecipazione si mantiene inferiore al 26% della plusvalenza che esso determina rispetto al costo fiscalmente riconosciuto.

Come per le aree, anche per le partecipazioni agli eredi non è consentito chiedere a rimborso l’imposta sostitutiva versata dal de cuius (divenuta inefficace poiché per gli eredi il valore fiscalmente riconosciuto è quello dichiarato in successione). Inoltre, non è consentito al medesimo contribuente revocare la scelta per l’affrancamento anche in caso di mancato pagamento. Per cui, all’atto del versamento dell’imposta sostitutiva, è opportuno che il progetto di cessione sia abbastanza avanzato.

Poiché l’affrancamento di valore è finalizzato a evitare (o, quanto meno, a ridurre) il capital gain maturato in occasione della cessione delle partecipazioni (o altro atto fiscalmente riconducibile, quali il conferimento, la permuta eccetera), mentre non ha efficacia qualora il provento ottenuto dal contribuente assuma natura di reddito di capitale, le operazioni poste in essere dai contribuenti sono attenzionate dall’agenzia delle Entrate per individuare ipotesi di presunta interposizione fittizia o di abuso del diritto. L’obiettivo è quello di colpire chi ha simulato una cessione per incassare dividendi con una imposizione minore. 

La proroga conferma la possibilità di eseguire il versamento dell’imposta in tre rate annuali di pari importo scadenti entro il 30 giugno, rispettivamente, del 2020, 2021 e 2022, le ultime due maggiorate degli interessi del 3% annuo, a partire dalla scadenza della prima rata.


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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