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Agenzia delle entrate, comunicazione vendite on-line | scadenza 31/10/19

Il 31 ottobre 2019 rappresenta la prima scadenza per l’invio della comunicazione delle vendite on line, concluse mediante l’utilizzo di piattaforme digitali e assimilate.

I soggetti che “facilitano” le vendite a distanza di beni, attraverso il mercato virtuale o e-commerce, mediante l’utilizzo di una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, sono tenuti a comunicare alcune informazioni riguardanti le transazioni compiute on line. Il soggetto passivo, chiamato a tale nuovo adempimento, non è il cedente che esegue la cessione del bene, bensì il soggetto che gestisce la piattaforma che permette di concludere le compravendite di beni.

Oggetto di comunicazione non sono tutte le operazioni concluse per il tramite delle richiamate strutture virtuali, bensì solo quelle riguardanti:

Sotto il profilo procedurale e oggettivo, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le regole operative utili all’individuazione delle informazioni da comunicare, nonché la modalità di effettuazione di tali comunicazioni. In ordine ai presupposti soggettivi e oggettivi, è stabilito che:

Sotto il profilo temporale, la prima comunicazione, la cui scadenza è fissata per il giorno 31 ottobre 2019, riguarda:

A regime, invece, la comunicazione ha una cadenza trimestrale, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre di riferimento.

L’articolo 13 D.L. 34/2019 prevede un ulteriore adempimento per i soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, i quali saranno obbligati a identificarsi direttamente o tramite un rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato, al fine di comunicare all’Agenzia, ogni tre mesi, al pari dei soggetti nazionali, per ciascun fornitore dei beni venduti tramite piattaforme e/o portali, una serie di dati:

Infine, si ricorda che la mancata trasmissione dei dati o la loro incompletezza comporta in capo ai soggetti incisi da tale adempimento l’insorgenza della qualifica di debitori d’imposta per le vendite a distanza per le quali non hanno trasmesso, o hanno trasmesso in modo incompleto, i dati richiesti. Nello specifico:

In ogni caso, è necessario conservare la documentazione relativa alle vendite di beni a distanza, che dovrà essere messa a disposizione, su richiesta dell’Amministrazione finanziaria e conservata per un periodo di 10 anni dall’anno in cui l’operazione è stata effettuata.

Lo Studio è ovviamente a disposizione per tutti gli adempimenti connessi.


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