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Agevolate le polizze contro il rischio non autosufficienza

Gli interventi della legge di bilancio per 2017 hanno riguardato anche l’ambito del welfare aziendale, ossia l’insieme di «prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale, escluse dal reddito di lavoro dipendente».
Già dallo scorso anno la legge di stabilità per il 2016 aveva apportato importanti modifiche ad alcune norme del Tuir per rendere più agevole l’erogazione di benefit detassati ai dipendenti, eliminando alcune rigidità normative. La legge 232/16, prosegue in tale disegno, introducendo una nuova lettera all’articolo 51, comma 2, del Tuir che amplia la tipologia dei benefit agevolati: si tratta dei contributi e dei premi versati a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o il rischio di gravi patologie. La misura si affianca a quelle introdotte nel 2016 riguardanti l’offerta alla generalità o a categorie di dipendenti dei seguenti benefit detassati: opere e dei servizi per le finalità di cui all’art. 100 del Tuir (educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto), la cui utilizzazione da parte dei dipendenti o dei loro familiari è ammessa anche in caso di erogazione su base negoziale e non più su impulso esclusivamente datoriale (lettera f); somme, servizi e prestazioni per la fruizione, da parte dei familiari dei lavoratori, dei servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari (lettera f-bis); somme e prestazioni per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti (lettera f-ter).
Un’ulteriore facilitazione all’implementazione dei piani di welfare ha riguardato la possibilità di erogare i benefit di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del Tuir mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo od elettronico, riportanti un valore nominale (voucher).
L’altra novità in tema di welfare concerne l’interpretazione autentica contenuta nell’articolo 1, comma 162, della legge di stabilità per il 2017, secondo cui le disposizioni di cui all’articolo 51, comma 2, del Tuir riguardanti l’utilizzazione di opere e servizi per finalità sociali di cui all’articolo 100 si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro privato o pubblico in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale.

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