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Agevolazioni per piccole e medie imprese: novità

Gli ultimi decreti varati dal Governo contengono alcune importanti misure agevolative per le piccole e medie imprese.
FONDO di GARANZIA per PMI – La prima norma che merita di essere citata è contenuta nel cd. decreto «del fare» (D.L. 69/2013) e dispone il potenziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Si tratta di un Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa con l’intento di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese. Con le modifiche apportate, si assiste ad una estensione della copertura del Fondo:
•alle operazioni a favore di imprese ubicate in aree di crisi industriale complesse;
• alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale del Fondo riservata alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati a piccole e medie imprese di autotrasporto di merci;
• ai professionisti iscritti agli ordini professionali;
• ai professionisti non regolamentati.
Con le nuove norme si vuole assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese e limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all’acquisizione della garanzia da parte del Fondo. Il tutto sarà disciplinato da un apposito D.M. di prossima emanazione. Infine, viene anche previsto che una quota non inferiore al 50% (e non più al vigente 80%) delle disponibilità finanziarie del Fondo sia riservata ad interventi non superiori ad euro 500.000 d’importo massimo garantito per singola impresa.
ACQUISTO di IMPIANTI e MACCHINARI – E’ una misura rivolta alle Pmi al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo. Si tratta di finanziamenti e contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software e tecnologie digitali; possono usufruire dell’agevolazione anche le piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca. I finanziamenti sono concessi, entro il 31.12.2016, dalle banche convenzionate e dagli intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario, purché garantiti da banche, con un plafond, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti Spa, per un importo massimo di euro 2,5 miliardi incrementabili sulla base delle risorse che si renderanno disponibili. I finanziamenti hanno durata massima di cinque anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore ad euro 2 milioni per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto. Essi possono coprire fino al 100% dei costi ammissibili individuati da un apposito D.M. Alle imprese beneficiarie il Ministero dello Sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui sopra, nella misura massima e con le modalità stabilite con un decreto attuativo di prossima emanazione. Inoltre viene disposto che la concessione dei finanziamenti può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nella misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento.
CONTRATTI di SVILUPPO – Con un apposito decreto attuativo, si procederà al rifinanziamento dei contratti di sviluppo. Vengono attribuite risorse pari ad euro 150 milioni per il finanziamento dei programmi di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, da realizzare nei territori regionali che, sulla base delle fonti finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore del decreto, non possono essere destinatari di risorse per la concessione delle agevolazioni. I programmi di cui sopra sono agevolati tramite la concessione del solo finanziamento agevolato, nel limite massimo del 50% dei costi ammissibili. È previsto, infine, che le somme che non saranno impegnate entro il 30.6.2014 ritorneranno nella disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile.
IMPRESE MISTE in PAESI in VIA di SVILUPPO – Alle imprese italiane viene data la possibilità di ottenere crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste. Tuttavia, le imprese italiane si devono formalmente impegnare a rispettare quanto previsto dalle Linee guida Ocse sulla responsabilità sociale delle imprese per gli investimenti internazionali e dalla risoluzione P7_TA(2011)0141 del Parlamento europeo, del 6.4.2011, in materia di investimenti internazionali e di rispetto da parte delle imprese delle clausole sociali e ambientali e delle norme internazionali sui diritti umani. Possono altresì essere concessi crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (Pvs) o concedano altre forme di agevolazione identificate dal Cipe che promuovano lo sviluppo dei Paesi beneficiari. Una quota del medesimo Fondo di rotazione può essere destinata alla costituzione di un Fondo di garanzia per prestiti concessi dagli istituti di credito a imprese italiane o per agevolare gli apporti di capitale dalle imprese italiane nelle imprese miste.
ZONE a BUROCRAZIA ZERO – Viene estesa la possibilità di stipulare convenzioni per istituire «zone a burocrazia zero». Infatti, ora la possibilità di individuare «zone a burocrazia zero», non soggette a vincolo paesaggistico – territoriale o del patrimonio storico-artistico, è estesa a tutto il territorio nazionale. Con apposite convenzioni saranno attivati percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi, per l’avvio e l’esercizio dell’attività delle imprese sul territorio. I soggetti sperimentatori individueranno e renderanno pubblici i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni è sostituito da una mera comunicazione dell’interessato. Le attività di sperimentazione potranno essere limitate solo per motivi di tutela di interesse generale, espressamente elencati dalla norma.
S.R.L. SEMPLIFICATE e START-UP INNOVATIVE – Il cd. decreto «lavoro», oltre a contenere alcune importanti norme per il rilancio del mercato del lavoro, ha ritoccato la disciplina sulle cd. «S.r.l. semplificate» e sulle cd. «start-up innovative».
Con le modifiche apportate, le S.r.l. semplificate vengono aperte a tutti; scompare il limite di 35 anni di età per costituire le società semplificate a responsabilità limitata, con rilevanti vantaggi economici rispetto alle precedenti società a capitale ridotto. Queste ultime scompaiono e quelle esistenti diventano, automaticamente, S.r.l. semplificate; inoltre, viene previsto che le clausole del modello standard tipizzato siano inderogabili e che il versamento dei conferimenti sia effettuato non più presso una banca ma all’organo amministrativo nominato nell’atto costitutivo; è stato integrato l’art. 2463 c.c., relativo alla costituzione della S.r.l. prevedendo che l’ammontare del capitale possa essere determinato in misura inferiore a euro 10.000, pari almeno a 1 euro: in tal caso, i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l’amministrazione.
Le start-up innovative, invece, sono società di capitali, anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europae, fiscalmente residenti in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiedono determinati requisiti previsti dalla legge e, in quanto tali, usufruiscono di una serie di agevolazioni societarie, fiscali e gius-lavoristiche.
Con il D.L. 76/2013 si interviene sulla disciplina che ha introdotto tali forme societarie:
• si elimina il requisito secondo cui i soci, persone fisiche, devono detenere al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’Assemblea ordinaria dei soci;
• le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15% (e non più al 20%) del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa;
• nel requisito relativo all’impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso del titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, viene inserito, in alternativa, anche, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, il personale in possesso di laurea magistrale;
• nel requisito secondo cui la start-up deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, viene inserito anche, in alternativa, la titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa;
• è stato eliminato il termine, per le società che erano già costituite alla data di entrata in vigore del D.L. 179/2012, di depositare entro 60 giorni la dichiarazione del possesso dei requisiti all’Ufficio del Registro delle imprese;
• sono state estese anche al 2016 le agevolazioni fiscali previste per le annualità 2013-2015, in favore di persone fisiche e persone giuridiche che intendano investire nel capitale sociale di imprese start-up innovative.
ASSUNZIONE di GIOVANI LAVORATORI – Passando alle agevolazioni spettanti alle Pmi per favorire l’occupazione, si ricorda la possibilità, introdotta di fruire di un beneficio economico pari alla de-contribuzione totale per le retribuzioni fino ad euro 1.950 al mese (per un periodo massimo di diciotto mesi) per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. La de-contribuzione è erogata solo se l’assunzione aumenta l’occupazione complessiva dell’impresa (non solo quella a tempo indeterminato).
In particolare, coerentemente con le regole comunitarie, viene previsto che i lavoratori, la cui assunzione dà diritto al beneficio, debbano avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni e rientrino nella categoria dei «lavoratori svantaggiati» contemplati dalla relativa normativa comunitaria.
Sono svantaggiati coloro che siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero che siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale. L’incentivo non spetta per le assunzioni con contratti di lavoro domestico. Il beneficio è pari ad un terzo della retribuzione lorda mensile imponibile del lavoratore interessato, con un limite di euro 650 mensili. Tale beneficio viene corrisposto dall’Inps mensilmente solo dopo la verifica dell’attivazione del rapporto di lavoro. Nel caso in cui si tratti di una nuova assunzione a tempo indeterminato, il beneficio è erogato per un periodo di diciotto mesi. Nel caso di contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio è limitato a dodici mesi: in ogni caso, la trasformazione deve determinare un incremento occupazionale (il che vuol dire che l’azienda deve almeno rimpiazzare il contratto trasformato). Alla trasformazione deve comunque corrispondere entro un mese un’ulteriore assunzione di lavoratore con contratto di lavoro dipendente. Le assunzioni devono essere effettuate a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L. (quindi dal 4.7.2013, anche se l’operatività dell’agevolazione è legata all’approvazione di appositi atti di programmazione), e in ogni caso non antecedente a quella di approvazione degli atti di riprogrammazione e non oltre il 30.6.2015.
BONUS ASSUNZIONI – Alcune piccole modifiche interessano anche il cd. bonus assunzioni. Si tratta, del credito d’imposta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno. Con le modifiche apportate, sostanzialmente, si amplia il periodo di utilizzo del credito: infatti, ora il credito è utilizzabile entro il 15.5.2015, anziché entro il periodo di due anni dalla data di assunzione.
AUTOIMPRENDITORIALITÀ nel MEZZOGIORNO – Si segnala, da ultimo, una norma che introduce alcune misure in favore degli individui residenti nelle aree del Mezzogiorno per promuovere l’imprenditorialità e coinvolgere in tirocini formativi giovani inattivi. Si ricorda che le misure sull’autoimprenditorialità costituiscono un complesso di incentivi, destinati prevalentemente ai giovani, ai fini della costituzione di imprese di piccola dimensione o ai fini di ampliamenti aziendali. Le misure relative all’autoimpiego rappresentano un complesso di incentivi, destinati prevalentemente ai soggetti privi di occupazione, ai fini della creazione di attività di lavoro autonomo o della costituzione di microimprese o della creazione di nuove iniziative di autoimpiego in forma di franchising. Con le nuove disposizioni, contenute nel D.L. 76/2013, si aggiungono nuove risorse a quelle già stanziate.

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