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Alberghi, all’agenzia di viaggio rendiconto con fattura pro-forma

Servizi alberghieri e di ristorazione da certificare con documento commerciale, salvo richiesta espressa di fattura, quando l’acquisto è effettuato direttamente dal cliente che ha beneficiato della prestazione; emissione invece di fattura al momento del pagamento nei confronti delle agenzie di viaggio quando acquistano la disponibilità di tali servizi comunicando, all’atto della prenotazione di una camera, il nominativo del cliente che la utilizzerà per il pernottamento (allotment). Per rendicontare alle agenzie di viaggio ai fini del pagamento si potrà utilizzare una fattura pro-forma o un documento commerciale con la dicitura «corrispettivo non riscosso». Analoga modalità di certificazione con i clienti abituali quando ci sia un accordo per saldare il dovuto con cadenza prestabilita o a fine mese: ogni singolo servizio deve quindi essere tracciato con memorizzazione e trasmissione telematica di un documento commerciale con l’indicazione del «corrispettivo non riscosso»; successivamente, all’incasso, si emetterà un documento commerciale contenente il riepilogo dell’ammontare dei servizi resi oppure, quando richiesta, una fattura riepilogativa. 

Questi i principali chiarimenti resi dalle Entrate con la risposta a interpello n. 486/E pubblicata ieri, 14 novembre 2019, con la quale sono state individuate le modalità di certificazione dei corrispettivi per le prestazioni di servizio rese da ristoranti e alberghi. 

L’avvio dal 1° gennaio 2020 dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ha generato dubbi in capo al contribuente, interessato a conoscere il comportamento da tenere in presenza di agenzie di viaggio le quali possono prenotare il soggiorno in nome e per conto del cliente, il quale versa il corrispettivo al termine del soggiorno, o acquistano la disponibilità di una o più camere per un certo periodo e, all’atto della prenotazione, comunicano il nominativo del cliente cui è destinata la camera. 

Nel primo caso, l’albergo certifica le prestazioni al cliente da cui incassa il corrispettivo. 

Nel secondo caso, il cliente paga solo eventuali servizi extra, mentre l’importo per le prestazioni alberghiere e di ristorazione è corrisposto dalle agenzie di viaggio.

L’agenzia delle Entrate ricordando come il momento di effettuazione dell’operazione, in caso di prestazione di servizi, si realizza all’atto del pagamento, precisando ulteriormente come anche per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande, l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione. Se invece il servizio è destinato a un soggetto passivo, qual è l’agenzia di viaggi che lo acquista per svolgere la propria attività, risulta obbligatoria l’emissione di una fattura. L’operazione risulta in ogni caso imponibile a prescindere dalla residenza o meno in Italia dell’agenzia acquirente: nel primo caso verrà emessa una fattura elettronica tramite Sdi, nel secondo una fattura ordinaria (cartacea e/o elettronica) i cui dati confluiranno nell’esterometro a meno che non si utilizzi il codice convenzionale a sette ics nel tracciato xml trasmesso a SdI.


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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