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Ammesso lo sgravio dei costi inerenti idonei a produrre reddito potenziale

L’amministrazione finanziaria, nel sottoporre a controllo fiscale l’attività di una società, non può rettificare il reddito disconoscendo determinati costi perché non inerenti l’attività d’impresa, andando a sindacare le scelte operative dell’azienda, di cui viene provato l’effettivo esercizio. 

Ogni costo è deducibile in quanto effettivamente prestato e, quindi, certo e determinato e inerente. Va dedotto solo se effettivamente eseguito e connesso, non tanto a una precisa componente del reddito, bensì a una attività idonea a produrre utili. L’inerenza del costo deducibile con l’attività di impresa va intesa in senso ampio e non con riferimento all’idoneità della spesa a produrre ricavi specifici per l’azienda, pur dovendo essere idoneo a formare reddito d’impresa, anche solo potenziale. 

In tal senso, l’ufficio nel valutare la riferibilità della spesa all’attività d’impresa non potrà soffermarsi solo sul dato quantitativo, andando a sindacare le scelte aziendali, anche perchè l’ordinamento riconosce all’imprenditore la libertà di impostare come meglio crede la sua strategia d’impresa, ma dovrà solo verificare se questo costo serve a produrre ricavi. Sicchè una volta accettata questa qualità del costo, risulta difficile dire in quale misura sia deducibile o meno, non esistendo nel nostro ordinamento una norma specifica che fissi un tetto massimo di spesa deducibile. La verifica dell’inerenza della spesa è quindi “qualitativa” e non “quantitativa”.

Il principio dell’inerenza dei costi deducibili si ricava dalla nozione di “reddito d’impresa” ed esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, esclusa ogni valutazione in termini di utilità, anche solo potenziale o indiretta, o congruità, perché il giudizio sull’inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo.

In definitiva, l’inerenza non va collegata né alla produzione di un utile preciso, né alla congruità della spesa secondo un criterio di “avvedutezza”.


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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