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Antincendio di edifici scolastici e asili nido, nuova proroga

Ulteriore proroga per gli adempimenti antincendio su edifici scolastici e asili nido. Lo prevede la legge 81 dell’8 agosto 2019 che ha convertito il decreto-legge 59 del 28 giugno scorso pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 agosto 2019. 

In particolare, viene traslato al 31 dicembre 2021 l’adeguamento di scuole e locali adibiti a scuola, non ancora provvisti di certificato di prevenzione incendi o per i quali non si sia prodotta al Comando dei Vigili del fuoco la segnalazione certificata d’inizio attività ai fini antincendio, in conformità agli articoli 3 e 4 del Dpr 151/2011. Gli edifici scolastici dovranno essere adeguati entro la suddetta data al disposto del Dm 26 agosto 1992 o in alternativa al Dm 7 agosto 2017 (in applicazione del Codice di prevenzione incendi, il Dm 03 agosto 2015).

Per gli asili nido (ove siano presenti più di 30 persone complessivamente) già in attività alla data del 28 agosto 2014 e non ancora a norma con la prevenzione incendi, il termine di adeguamento slitta al prossimo 31 dicembre: dovranno conformarsi entro tale data al disposto del Dm 16 luglio 2014 (norme antincendio per asili nido) in particolare adeguando le separazioni con attività non pertinenti, la resistenza al fuoco delle strutture, le caratteristiche delle scale, il numero delle uscite. Sempre entro lo stesso termine gli asili nido dovranno mettere a norma eventuali impianti di sollevamento, gli impianti elettrici, installare idonei estintori antincendio, un sistema di diffusione di segnali e allarmi ottici e acustici, segnaletica di sicurezza e predisporre un piano di emergenza provvedendo alla formazione e informazione antincendio del personale. Entro il 31 dicembre 2021 gli asili nido esistenti dovranno adeguarsi al disposto del Dm 16 luglio 2014 per gli aspetti inerenti la reazione al fuoco dei materiali (tendaggi, moquette, rivestimenti ecc.) ove presenti, dovranno installare un impianto idrico antincendio a naspi o idranti (se sono presenti più di 100 persone) e installare un impianto di rivelazione e segnalazione incendio a regola d’arte.

Entro il 31 dicembre 2024 l’adeguamento al Dm 16 luglio 2014 andrà completato verificando l’accessibilità del sito ai mezzi dei Vigili del fuoco, suddividendo l’attività in compartimenti antincendio, adeguando larghezza e lunghezza delle vie di esodo e uscite di emergenza e mettendo in sicurezza i locali a rischio specifico (locali termici, cucine, depositi, stirerie). 

Per edifici scolastici e asili nido rimangono peraltro ferme le prescrizioni di cui al decreto legislativo 81/2008, non oggetto di proroga, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con particolare riferimento agli aspetti gestionali.


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