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Antiriciclaggio, va motivata l’attribuzione di basso rischio

Misure semplificate guidate dal rischio. È una delle novità del provvedimento della Banca d’Italia dello scorso 30 luglio riguardante uno dei pilastri della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo: l’adeguata verifica della clientela. Le disposizioni si applicheranno dal 1° gennaio 2020. La revisione delle procedure semplificate si è resa necessaria anche per l’eliminazione delle fattispecie definite ex lege a basso rischio, esentate dagli obblighi di adeguata verifica dalla disciplina previgente. Per queste ultime, inoltre, è previsto che i dati e i documenti mancanti relativi a clienti acquisiti prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni siano raccolti al primo contatto utile, e comunque non oltre il 30 giugno 2020.

È il livello di rischio a determinare l’intensità e l’estensione degli obblighi di adeguata verifica, da calcolare considerando tutti i fattori rilevanti: caratteristiche e condotta del cliente, tipologia dell’operazione o del rapporto continuativo. Sulla base di questi indici, adeguatamente ponderati, a ogni cliente viene assegnato un profilo e una classe di rischio con algoritmi. La classe determina profondità ed estensione delle misure di verifica. Nell’identificare i fattori di rischio del cliente, occorre considerare anche il titolare effettivo del rapporto (talvolta diverso dal cliente) e, ove rilevante, l’esecutore, ossia il soggetto delegato a operare in nome e per conto del cliente. Per agevolare l’applicazione delle misure di adeguata verifica, il provvedimento riporta i fattori a basso e alto rischio da considerare.

Le procedure di adeguata verifica devono essere formalizzate nel documento di policy antiriciclaggio. Ciò deve avvenire con un certo grado di dettaglio, indicando le misure semplificate e rafforzate da assumere in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti, rispettivamente a rischio basso o elevato. Occorre, inoltre, motivare adeguatamente l’utilizzo di fattori a basso rischio ulteriori rispetto a quelli previsti dalle norme di legge.

Per i clienti a basso rischio gli obblighi di adeguata verifica sono semplificati con riguardo ai tempi di esecuzione delle attività di identificazione, alle informazioni da raccogliere, alla frequenza dell’aggiornamento dei dati raccolti e alla frequenza e alla profondità delle analisi di monitoraggio del rapporto. Il provvedimento cita, ad esempio, la possibilità di rinvio, all’apertura del rapporto continuativo, dell’effettiva acquisizione della copia del documento fino a un massimo di trenta giorni; la verifica dei dati del titolare effettivo mediante acquisizione di una dichiarazione di conferma degli stessi sottoscritta dal cliente; l’uso di presunzioni per individuare lo scopo e la natura del rapporto continuativo per prodotti destinati a uno specifico utilizzo (ad esempio, credito al consumo, fondo pensionistico aziendale ecc.); l’aggiornamento delle informazioni al ricorrere di specifiche circostanze (ad esempio, l’apertura di un nuovo rapporto o l’effettuazione di un’operazione di importo superiore a una soglia); controllo costante solo per le operazioni al di sopra di una determinata soglia, purché l’importo sia coerente con scopo e natura del rapporto. 

La presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo impone una verifica rafforzata con acquisizione di maggiori informazioni, più cura nella valutazione della natura e dello scopo del rapporto, oltre a maggiore frequenza e profondità delle verifiche. Sono ritenuti sempre a rischio elevato: i rapporti e le operazioni occasionali con Paesi terzi ad alto rischio, i rapporti di corrispondenza transfrontalieri con intermediario avente sede in Paese terzo, i rapporti continuativi o le operazioni occasionali con clienti e relativi titolari effettivi qualificati come persone politicamente esposte e i clienti che compiono operazioni di importo insolitamente elevato o rispetto alle quali esistono dubbi circa le finalità.


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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