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Appalti, il committente è responsabile solidale per le retribuzioni non pagate

Responsabilità solidale stretta per il committente nei confronti dei lavoratori dei dipendenti dell’appaltatore. 

L’obbligazione del committente…pur avendo carattere accessorio, è solidale con quella del debitore principale e pertanto…non può essere considerata né sussidiaria né eventuale, e ciò in ragione del «tenore letterale dell’articolo 29 del Dlgs 276 del 2003» nonché della «ratio perseguita dal legislatore (consistente nell’affidare al committente il controllo sulla corretta esecuzione del contratto di appalto da parte dell’appaltatore)».

Come avveniva anteriormente al 2012, tutte le imprese legate dal vincolo di responsabilità solidale si troveranno di fronte alla possibilità che, a seguito delle inadempienze del proprio datore di lavoro, i lavoratori scelgano di rivolgersi alle imprese ritenute più solide e solvibili (ossia, generalmente, al committente) per ottenere le retribuzioni e i versamenti contributivi non percepiti a fronte dell’opera prestata nell’appalto. 

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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