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Appalti, il committente verifica le ritenute

Negli appalti di valore superiore a 200mila euro il committente deve chiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento per il versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente (e assimilati) dei lavoratori impiegati nell’appalto, per riscontrare l’ammontare totale degli importi versati dalle imprese. In caso di mancata trasmissione, o se i versamenti risultano omessi o insufficienti, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria. 

Non tutti gli appalti di opere o servizi sono toccati dalle nuove disposizioni: il perimetro applicativo interessa quelli caratterizzati dall’utilizzo prevalente di manodopera nelle sedi di attività del committente, con l’uso di beni strumentali di sua proprietà, o comunque a lui riconducibili, e per un importo complessivo che superi la soglia di 200mila euro annui. 

L’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici sono tenute a trasmettere al committente (per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice) entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:

  • le deleghe di pagamento F24 distinte per ciascun committente (il datore di lavoro appaltatore dovrebbe compilarle quantificando in modo oggettivo i versamenti per ciascun committente, ad esempio, sulla base delle ore di lavoro dell’appalto); 
  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente nell’appalto, con le ore di lavoro prestate; 
  • l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione; 
  • il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore. 

Dall’altro lato, per il committente sarà opportuno verificare tutti gli aspetti, non limitandosi a raccogliere la documentazione: se l’appaltatore e/o il subappaltatore non ottemperano all’obbligo di rendicontazione o emerge l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’appalto stesso, nel limite di quanto non versato. Inoltre, deve darne comunicazione all’agenzia delle Entrate entro 90 giorni.

In caso di inottemperanza a questi obblighi, il committente è obbligato a versare una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o subappaltatrice, senza possibilità di compensazione. 

Gli obblighi introdotti non trovano applicazione in particolari casistiche, per le quali l’agenzia delle Entrate può rilasciare una sorta di certificazione di regolarità: andrà, però, chiarito che cosa accade se, all’interno della filiera, non tutte le imprese coinvolte la possiedano.

Il committente che ha eseguito il pagamento di somme dovute ai dipendenti nell’ambito dell’appalto (in virtù della responsabilità solidale sul piano retributivo) è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta in base alle disposizioni del Dpr 600/1973, restando ferma la possibilità di esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

I nuovi obblighi legali sugli appalti impongono una profonda revisione degli schemi contrattuali adottati dalle imprese per gestire le esternalizzazioni: questo cambiamento riguarderà sia gli appalti interessati dalle nuove procedure, sia quelli che non rientrano nel campo di applicazione del decreto fiscale. Per quanto riguarda gli appalti soggetti ai nuovi obblighi, le parti dovranno, innanzitutto, preoccuparsi di identificare con precisione qual è la platea dei lavoratori coinvolti e quali sono le retribuzioni da prendere come base di computo ai fini fiscali e contributivi. In questo ambito, si dovranno prevedere anche forme di controllo che, di norma, sarebbero incompatibili con l’autonomia dell’appaltatore ma che ormai sono indispensabili ai fini della verifica della congruità dei versamenti fiscali del fornitore. I nuovi accordi contrattuali dovranno, inoltre, ripensare i meccanismi normalmente previsti a tutela del committente per verificare il corretto adempimento degli obblighi fiscali (e non solo) da parte degli appaltatori (e degli eventuali subappaltatori). Un altro effetto rilevante delle nuove regole riguarda il meccanismo di sospensione del pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti. L’effetto sospensivo si verificherà sempre, a prescindere dalla sua previsione nel contratto di appalto: sarà opportuno, tuttavia, redigere degli accordi coerenti con questo sistema, evitando di includere clausole o regole che potrebbero andare in contrasto con il nuovo vincolo.


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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