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Appalti, il Durc fiscale evita le ritenute versate dal committente

Il testo finale dell’articolo 4 del decreto legge 124/19 approdato in «Gazzetta Ufficiale» rende meno impegnativo per le società appaltatrici e subappaltatrici accedere alla procedura in deroga alle regole ordinarie decorrenti dal 1° gennaio, le quali accentrano presso il committente l’obbligo del versamento delle ritenute effettuate a tutti i dipendenti che hanno operato direttamente nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Non è difficile immaginare che questa, più che una deroga eccezionale, costituirà il comportamento preferito dalle imprese della filiera, con il risultato che ciascuna impresa si riapproprierà del versamento diretto delle ritenute operate ai propri dipendenti. 

Per sfuggire alle tante complicazioni delle nuove procedure a regime, le imprese in attività da almeno cinque anni non necessariamente devono aver versato in conto fiscale importi sopra soglia nei due anni precedenti, e imprese con meno di cinque anni di attività (ma almeno due) potrebbero rientrarvi ove avessero versato importi sopra soglia. La norma prevede che i requisiti devono essere posseduti “nell’ultimo giorno del mese precedente” a quello della scadenza dell’obbligo di versamento delle ritenute e che la certificazione (che potremmo definire una sorta di Durc fiscale o Durf) è messa a disposizione delle imprese da parte dell’agenzia delle Entrate, mediante canali telematici, entro 90 giorni dal 27 ottobre (entrata in vigore del Dl 124). 

In pratica, se la certificazione fiscale non viene fornita o non è riscontrabile, si ritorna alla procedura “ordinaria”, talmente farraginosa che occupa ben 11 commi del decreto. 

In sintesi, in tutti casi di affidamento a terzi di un’opera o di un servizio, con l’esclusione del committente privato, per i dipendenti che hanno operato direttamente nell’esecuzione dell’appalto, l’obbligo di versare all’erario le ritenute di lavoro dipendente e assimilato operate da tutte le imprese della filiera grava sul committente stesso, dietro provvista (e calcoli) forniti tempestivamente (con bonifico e Pec) da tutte le imprese che hanno operato le ritenute. Le quali possono chiedere al committente di compensare (anche parzialmente) tali somme con i crediti vantati per l’appalto, importi che il committente deve vincolare se non riceve subito la provvista (o i calcoli) o la richiesta di compensazione riguarda crediti inesistenti o non esigibili.


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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