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Appalti, nell’F24 va riportato il codice del committente

Il provvedimento stabilisce che le imprese appaltatrici o subappaltatrici di una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro sono tenute ad effettuare il versamento delle ritenute Irpef operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, e delle relative addizionali, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Secondo l’Agenzia la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente va effettuata sulla base di parametri oggettivi, come ad esempio il numero di ore impiegate da ciascun lavoratore in esecuzione della specifica commessa.

Si può essere esclusi dai nuovi obblighi qualora le imprese appaltatrici o subappaltatrici nell’ultimo giorno del mese precedente a quello di ciascuna scadenza, possano far valere cumulativamente i seguenti requisiti:

  • risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con le dichiarazioni e abbiano eseguito nel corso dell’ultimo triennio, complessivi versamenti per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi;
    • non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti o avvisi di addebito affidati alla riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e ai contributi per importi superiori a 50mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione o forme di rateazione non decadute. 

La prima verifica, quindi, è fissata per il prossimo 31 gennaio e l’agenzia delle Entrate dovrà rilasciare una certificazione in tempo utile per adempiere agli obblighi versamento delle ritenute entro il successivo 17 febbraio 2020.  Di fatto, si introduce un “Durc fiscale” che avrà validità di quattro mesi e che attesterà lo stato di regolarità delle imprese appaltatrici.

Deve essere indicato il codice identificativo “09” nella sezione anagrafica del modello F24 unitamente al codice fiscale del committente, per versare da febbraio 2020 le ritenute fiscali trattenute ai lavoratori impiegati negli appalti.

Numerosi i dubbi. Tenuto conto della progressività di determinazione delle ritenute fiscali è sostanzialmente impossibile calcolare le ritenute in funzione delle ore lavorate dai dipendenti in ciascun appalto, a meno di calcoli empirici che non sono previsti dalla norma. Peraltro, nel rapporto di lavoro ci sono molti eventi di assenze che sono tutelati da retribuzione sulle quali si applicano le ritenute fiscali ma che non possono essere imputabili a nessun committente. Inoltre, il committente in considerazione delle informazioni in suo possesso può esclusivamente verificare che le ritenute dichiarate dai singoli appaltatori siano state versate. Al contrario essi sono oggettivamente impossibilitati a verificare che le stesse ritenute sia correttamente determinate dal momento che sono privi di molte informazioni utili al calcolo (ad esempio, i carichi di famiglia). Ciò nonostante, la norma prevede che in caso di errori, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse.


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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