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Appalto, in caso di irregolarità c’è il blocco dei pagamenti

La nuova procedura prevede che, dal 1°gennaio 2020, cambieranno gli obblighi di committenti ed esecutori nei contratti di appalto il cui valore sia superiore ai 200mila euro. Si prevede un ribaltamento degli obblighi di versamento delle ritenute, il cui espletamento sarà effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione con eventuali crediti vantati. 

Il nuovo articolo 4 stabilisce che tutti i soggetti individuati dalla norma sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Il versamento delle ritenute non è più demandato al committente, come previsto da una prima stesura, ma deve essere effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione con eventuali crediti vantati.

Per consentire all’appaltatore la verifica della correttezza del versamento, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici dovranno trasmettere al committente, entro i cinque giorni successivi alla scadenza, oltre alle predette deleghe anche l’elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, con annessi tutti i dati di dettaglio utili al calcolo delle ritenute.

La verifica della correttezza dei versamenti porta con sè una duplice conseguenza. Da un lato, infatti, nel caso in cui l’impresa appaltatrice non ottemperi all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati, ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente dovrà sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio o per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate, dandone comunicazione, entro novanta giorni, all’ufficio dell’agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti. 

In questi casi, è preclusa all’impresa appaltatrice ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute. Questa previsione, rispetto a quanto fino ad oggi previsto, pone nei confronti delle aziende un innegabile ed evidente onere ulteriore. Queste, dovranno, infatti, dimostrare non soltanto la loro regolarità contributiva, attraverso la produzione del Durc, ma anche la regolarità fiscale, la quale imporrà una sostanziale impossibilità di posticipare il pagamento delle imposte, come prassi nelle situazioni di maggiore crisi. Non c’è chi non veda, pertanto, il possibile blocco a catena dei pagamenti con una conseguente possibile paralisi di interi settori.

Dall’altra parte, il nuovo comma 4 ha introdotto una sorta di sanzione per omessa o carente vigilanza. Infatti, «in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione». 

Anche il committente è, quindi, divenuto soggetto sanzionabile al pari del soggetto obbligato alla prestazione tributaria. Questa previsione, pur comprendendone lo spirito e la ragione ispiratrice, appare assolutamente spropositata e di difficile attuazione. L’azienda committente, infatti, dovrà, di fatto, non soltanto richiedere la documentazione attestante i pagamenti, ma mese dopo mese ricontrollare i conteggi effettuati dalle ditte appaltatrici al fine di scongiurare errori nei versamenti delle ritenute che ricadrebbero anche su di lei.


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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