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Appalto, un F24 per ciascun lavoratore impiegato

Ridimensionati gli adempimenti del committente collegati a contratti di appalti, subappalti e affidamento di lavori (in seguito solo appalto), in vigore dal 1° gennaio 2020 (F24 in scadenza il 17 febbraio 2020, di competenza dello stesso anno). 

La sostituzione dell’articolo 4 dell’originario decreto legge 124/2019 operata dalla legge di conversione elimina l’obbligo per il committente di versare direttamente le ritenute. Nella nuova versione, l’articolo 17-bis del decreto legislativo 241/1997 prevede che il versamento delle ritenute fiscali sia effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice. Inoltre, viene circoscritto l’ambito di esclusione di applicazione della norma e i conseguenti adempimenti del committente. 

La nuova disciplina non si applica al ricorrere di una o più delle seguenti fattispecie: 

  • se l’affidamento di opere o servizi in appalto non prevede un prevalente utilizzo di manodopera (ad esempio contratti di cessione con posa in opera);
  • se il personale impiegato non svolge la prestazione lavorativa presso le sedi di attività del committente (ad esempio il caso dei contoterzisti);
  • se i beni strumentali non sono messi a disposizione dal committente;
  • se il valore annuo dell’appalto non supera i 200mila euro.

Inoltre, è opportuno ricordare che la norma prevede altri casi di esclusione – dedicati alle imprese definite virtuose – declinati al comma 5.

Il committente deve accertare che la società che esegue i lavori versi regolarmente le ritenute fiscali operate a carico dei lavoratori impegnati nell’appalto. Per consentire la verifica, l’appaltatrice deve versare le ritenute fiscali con modelli F24 separati (cioè dedicati all’appalto) e trasmettere – entro cinque giorni dalla prevista scadenza di versamento – le relative quietanze al committente, allegando un elenco dei lavoratori impegnati nell’appalto con l’indicazione della retribuzione, delle ore lavorate, delle ritenute fiscali operate. Si noti che questo obbligo di comunicazione permetterà al committente anche la verifica del costo effettivo dell’appalto e dei margini applicati dalla impresa appaltatrice. La norma precisa, inoltre, che deve essere fornita un’elencazione analitica delle ritenute fiscali operate ai lavoratori, indicando separatamente «quelle relative alla prestazione affidata dal committente». 

Altro aspetto collegato alla redazione del modello F24 riguarda la necessità di redigere distinti modelli di pagamento per ogni singolo appalto. Se un lavoratore, in un mese, è contemporaneamente occupato in due appalti, la ritenuta fiscale complessivamente operata dovrà essere suddivisa tra i due modelli F24. 

Nell’ultimo periodo del comma 1 del richiamato articolo 17-bis, si prevede, inoltre, che l’impresa appaltatrice, nel modello F24, non possa operare alcuna compensazione. In relazione a questo divieto, combinato con quello disposto dal successivo comma 8, si può giungere ad affermare che nella delega di pagamento relativa all’appalto l’impresa appaltatrice non può effettuare compensazioni (di ritenute, contributi, premi Inail). La stringente limitazione impatta sulle aziende che occupano tutti i lavoratori in appalti di lunga durata (in contesti di cosiddetto labour intensive). Se l’estensione del divieto alla compensazione dovesse essere confermata anche per i crediti b.renzi, l’impresa appaltatrice si troverebbe ad anticipare somme per l’Erario, rinviando il recupero di detti crediti con il pagamento di tributi e contributi diversi da ritenute fiscali (per lavoro dipendente e assimilato), contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, relativi a dipendenti impiegati in appalto.


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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