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Apprendistato, primo livello meno oneroso per i «piccoli»

Con la copiosa circolare 108/18, l’INPS, a distanza di oltre tre anni dall’entrata in vigore del Dlgs 81/15, fornisce un quadro riassuntivo generale dell’istituto contrattuale dopo le modifiche apportate dal Decreto legislativo attuativo del Jobs act e, nel delineare i regimi contributivi connessi alle tre tipologie, corregge due posizioni precedentemente assunte che avevano suscitato non poche perplessità negli addetti ai lavori.
La prima modifica riguarda i lavoratori assunti con apprendistato di primo livello, vale a dire il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Nel messaggio 2499/2017 l’Istituto aveva sostenuto che l’aliquota del 5% dovesse trovare applicazione a tutti i datori di lavoro, a prescindere dalla consistenza numerica del personale occupato. Tale affermazione, di fatto, azzerava la progressione contributiva prevista per le aziende minori (1,5%, 3%, 10%) indicata dalla legge finanziaria del 2007 e rendeva più oneroso il costo per le imprese minori. Oggi l’Inps, corroborato anche dall’opinione del ministero del Lavoro, torna sui suoi passi e riconosce che se il datore di lavoro ha alle proprie dipendenze sino a nove addetti e assume (a decorrere dal 24 settembre 2015) un lavoratore con contratto di apprendistato di primo livello, dovrà versare all’Istituto l’1,5% per i primi 12 mesi, il 3% per il secondo anno e il 5% a partire dal terzo anno. Le aziende potranno recuperare le somme a loro credito fino al 18 febbraio 2019.
La seconda correzione riguarda le assunzioni, con apprendistato di tipo professionalizzante e senza limiti di età, di beneficiari di indennità di mobilità ordinaria. Per questi lavoratori, l’Inps precisa che, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017, le aziende non potranno più assolvere la contribuzione avvalendosi del regime agevolato di cui alla legge 223/91, per l’avvenuta abrogazione delle norme di riferimento, ma dovranno versare i contributi sulla base del regime ordinario.
Per le aziende con più di nove addetti, la contribuzione sarà, quindi, pari al 17,45% (di cui 5,84% a carico dell’apprendista), per tutta la durata del periodo di formazione (36 mesi in genere). Va ricordato che, all’aliquota, va ad aggiungersi l’onere di finanziamento degli ammortizzatori sociali (Cigo/Cigs/ Fondo di solidarietà).
Le misure contributive agevolate disposte dalla legge 223/91 (15,84%, di cui 5,84% a carico dell’apprendista, cui si aggiunge la contribuzione di finanziamento degli ammortizzatori sociali), trovavano, invece, applicazione con esclusivo riferimento alle assunzioni intervenute entro il 31 dicembre 2016 e valevano per i primi 18 mesi del rapporto.
 
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