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Iri, prelievo al 24% per il reddito d’impresa

La norma dispone che il reddito d’impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, è escluso dalla formazione del reddito complessivo e viene assoggettato a tassazione separata con l’aliquota pari al 24%, ovvero con l’aliquota prevista per i soggetti Ires.
Il reddito di impresa, di conseguenza, non concorre alla formazione del reddito complessivo dell’imprenditore o del socio almeno fino a quando questi soggetti non preleveranno le somme dalla sfera dell’impresa. Infatti nella fattispecie non si applicherà più l’articolo 5 del Tuir che prevede la tassazione per trasparenza dei redditi delle società di persone.
L’Iri non è un regime obbligatorio; infatti come disposto nel comma 4 del nuovo articolo 55-bis, l’opzione ha durata per cinque periodi di imposta ed è rinnovabile (la norma non dice se per un anno o per un quinquennio). L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo di imposta cui è riferita la dichiarazione; per il 2017 l’opzione va quindi comunicata nel modello Unico 2018.
La norma estende il regime dell’Iri anche alle società a responsabilità limitata che hanno i requisiti per optare per la trasparenza fiscale ai sensi dell’articolo 116 del Tuir.
Infine una disposizione di carattere previdenziale: il contributo annuo dovuto per gli iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani e commercianti, non tiene conto del reddito assoggettato a Iri. La norma richiama l’intero articolo 55-bis del Tuir, ma si ritiene che quando l’utile viene prelevato dal titolare o dai soci non potrà che essere sottoposto a contribuzione, tenuto conto che è sempre definito reddito di impresa.

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