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Artigiani e commercianti, istruzioni Inps sul regime agevolato

Come è noto, la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto un regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni previste dalla medesima norma.
Il riferimento soggettivo è alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che nell’anno precedente, da un lato, abbiano conseguito e sostenuto un determinato ammontare di ricavi e costi e, dall’altro, non si siano trovate in determinate condizioni specificamente elencate.
Questi soggetti, ove abbiano aderito al regime fiscale agevolato, possono scegliere anche di beneficiare delle agevolazioni di carattere contributivo (l’adesione ha carattere opzionale ed è esercitabile esclusivamente a domanda).
In tal caso, il regime agevolato si estende alla contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti, in misura fissa percentuale rispetto al reddito forfetario definito ai fini tributari, senza applicazione dei minimali.
Il contribuente, dunque, non è obbligato a versare la c.d. quota fissa ed i versamenti saranno effettuati in acconto e a saldo, alle scadenze previste per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
La richiesta per l’adesione al nuovo regime agevolato dovrà essere inoltrata all’Istituto previdenziale attraverso la compilazione di un apposito modulo disponibile all’interno del cassetto previdenziale. Sul punto, l’INPS raccomanda di presentare annualmente una nuova domanda qualora si opti per lo sconto contributivo.
Il termine ultimo per l’acquisizione delle domande è determinato in maniera fissa per tutti gli anni di durata del regime agevolato.
Per i soggetti già esercenti attività d’impresa e/o attivi nella gestione previdenziale al 31/12 dell’anno precedente a quello di riferimento, vale la regola che la scadenza per la presentazione della domanda è tassativamente fissata al giorno 28 febbraio dell’anno di riferimento (anno corrente).
Conseguentemente, nel caso in cui un soggetto contribuente abbia iniziato l’attività antecedentemente al 31/12 dell’anno precedente all’anno corrente senza essere titolare di posizione attiva a quel giorno, la domanda di adesione al regime agevolato deve essere presentata entro il 28/2 dell’anno corrente.

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