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Assegni di divorzio, regime fiscale

In caso di separazione o divorzio, il giudice può stabilire l’obbligo in capo ad uno dei coniugi di provvedere al mantenimento dell’altro, attraverso la corresponsione di assegni periodici, di solito mensili, di un determinato importo.
Dal punto di vista fiscale, l’assegno periodico di mantenimento all’ex coniuge riveste una duplice caratteristica e precisamente:
• per il coniuge beneficiario costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente;
• per il coniuge erogante costituisce un onere deducibile dal reddito.
Ne consegue che l’assegno di mantenimento all’ex-coniuge può essere dedotto dal reddito a condizione che sia corrisposto periodicamente e che il suo ammontare sia stabilito da un provvedimento dell’Autorità giudiziaria.
Non hanno invece natura reddituale gli assegni corrisposti in unica soluzione, «i quali rappresentano sostanzialmente una transazione in ordine alle pregresse posizioni patrimoniali dei coniugi».
La corresponsione di un assegno una tantum divorzile, anche se frazionato in rate, non costituisce onere deducibile per il soggetto erogatore e non assume rilevanza reddituale per il soggetto percettore.
L’assegno divorzile presuppone, oltre alla cessazione definitiva del matrimonio, una situazione di necessità del coniuge beneficiario, il quale deve essere nella condizione di non avere mezzi adeguati di sostentamento e di non poter procurarseli per ragioni oggettive.

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