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Assegni familiari, procedura a conteggio guidato

Il cambio di passo per la gestione degli assegni per il nucleo familiare – dal 1° aprile le domande dei lavoratori dipendenti delle aziende private non agricole devono essere presentate direttamente all’Inps – lascia comunque ai datori di lavoro una serie di compiti legati a questo istituto, dal calcolo degli importi effettivamente dovuti all’erogazione degli assegni.

La presentazione della richiesta di assegni al nucleo familiare può avvenire esclusivamente in via telematica, tramite due canali:

  • il primo è via internet, tramite il servizio online dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se il lavoratore è in possesso di Pin dispositivo, o di una identità Spid (sistema pubblico di identità digitale) almeno di livello 2 o Cns (carta nazionale dei servizi); 
  • la seconda possibilità è quella di rivolgersi ai patronati, attraverso i loro servizi telematici, anche senza avere il Pin: con il messaggio 1430/2019, l’Inps ha chiarito che questi intermediari sono gli unici a poter effettuare il servizio. 

Al richiedente saranno inviati esclusivamente gli eventuali provvedimenti di rigetto.

Anche per le aziende, il nuovo sistema comporta una gestione differente degli Anf: pur restando il datore di lavoro obbligato a versare gli importi al dipendente, non è più chiamato a occuparsi della verifica delle condizioni di spettanza, che passa all’Inps. Dal 1° aprile, gli importi calcolati dall’Istituto sono messi a disposizione del datore di lavoro: le risultanze sono visionabili attraverso una utility, presente nel cassetto previdenziale aziendale, con specifica indicazione del codice fiscale del lavoratore ed eventualmente di quello del richiedente, se i due soggetti non coincidono.

Il datore, sulla base degli importi teoricamente spettanti, calcola l’importo effettivamente dovuto al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento: l’ammontare corrisposto mensilmente non potrà comunque eccedere quello mensile indicato dall’Istituto. 

La corresponsione degli importi per la prestazione familiare avviene con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e così anche il relativo conguaglio con le denunce mensili.

Se il lavoratore ha richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze.

Il dipendente può prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla sezione «Consultazione domanda», disponibile nell’area riservata.

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, non più al datore ma esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura «Anf Dip».

La domanda di assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (Oti) continuerà a essere presentata al datore di lavoro con il modello «Anf-Dip» (SR16) cartaceo, come già previsto.

Per quanto riguarda invece l’autorizzazione agli Anf, il lavoratore o il soggetto interessato, che presenta la domanda di «Anf-Dip» deve comunque inoltrare la richiesta di autorizzazione tramite l’attuale procedura telematica «Autorizzazione Anf», corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione.

Quanto agli assegni per il nucleo familiare richiesti in modalità cartacea direttamente al datore di lavoro fino al 31 marzo 2019, il datore di lavoro dovrà calcolare l’importo dovuto sulla base delle dichiarazioni presenti nell’istanza, liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio al più tardi in occasione della denuncia Uniemens relativa al mese di giugno 2019.

La nuova procedura di gestione dell’Anf modifica i passaggi che il lavoratore deve seguire per ottenere la prestazione ma lascia immutato l’onere del soggetto interessato di inviare una domanda di autorizzazione, nei casi previsti. Infatti, se l’erogazione degli Anf è effettuata dal datore di lavoro, è necessaria l’autorizzazione nei casi seguenti:

  • quando è richiesta l’inclusione di determinati familiari nel nucleo come fratelli, sorelle, figli di separati o divorziati, sciolti da unioni civili, figli naturali, familiari residenti all’estero, e così via; 
  • nel caso di possibile duplicazione del pagamento in riferimento a figli di genitori separati/divorziati o sciolti da unione civile, figli naturali, e così via; 
  • per applicare l’aumento dei livelli reddituali come nel caso di familiari minorenni con difficoltà a compiere le funzioni proprie della loro età o maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a svolgere proficuo lavoro; 
  • quando il coniuge non sottoscrive la dichiarazione di responsabilità nel modello Anf/Dip. 

In linea generale, per quanto riguarda la decorrenza, il diritto all’Anf scatta dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto, come la celebrazione del matrimonio, la nascita o l’adozione di figli.

La cessazione, invece, avviene alla fine del periodo in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare, come nel caso di separazione legale del coniuge o conseguimento della maggiore età del figlio. 

Per il pagamento degli assegni subordinato ad autorizzazione Inps, la data iniziale dell’erogazione e quella di scadenza sono indicate nell’autorizzazione. 

Se spettano assegni giornalieri, il diritto inizia e termina dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte: comunque non possono essere erogati complessivamente più di sei assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.

Se la domanda è presentata per uno o per più periodi pregressi, gli arretrati spettanti sono corrisposti entro cinque anni, secondo il termine di prescrizione quinquennale.

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