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Assicurazioni «key-man», escluse dalla deducibilità

Risultano deducibili i premi per polizze di responsabilità civile stipulate a favore di amministratori, sindaci e dirigenti in quanto coprono il rischio di perdite patrimoniali della società causate da richieste di risarcimento avanzate da terzi per comportamenti loro imputabili.
Anche i premi per polizze infortuni e rimborso spese mediche sono deducibili, previo assoggettamento a tassazione quali fringe benefit, in quanto sono strettamente collegate al rapporto di lavoro e/o alla funzione.
Sono per contro indeducibili i premi per polizze vita (key-man) per il caso morte dell’amministratore, che non sono mai inerenti all’attività d’impresa non essendoci alcun rapporto di causalità diretta tra l’evento morte e l’attività d’impresa.
I premi per polizze di responsabilità civile a favore di amministratori, sindaci e dirigenti, se proporzionati al volume d’affari, sono inerenti all’attività d’impresa in quanto coprono il rischio di perdite patrimoniali per risarcimenti richiesti da terzi per comportamenti posti in essere da dipendenti o organi sociali in ragione del loro ufficio, a tutela dell’eventuale responsabilità indiretta della società.
I premi per polizze infortuni di dirigenti e consulenti e rimborso spese mediche a favore di amministratori e dirigenti sono inerenti, previo assoggettamento a tassazione in capo a costoro quali fringe benefit, in quanto strettamente collegate al rapporto di lavoro ed alla funzione di amministratore che intendono agevolare.
I premi per polizze vita (key-man) sottoscritte per l’evento morte dell’uomo chiave della società non sono inerenti all’attività d’impresa in quanto non vi è alcun rapporto diretto tra l’evento morte dell’amministratore e l’attività d’impresa e tali costi possono al più essere imputati nelle immobilizzazioni finanziarie.

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