fbpx
TORNA ALLE NEWS

Assunti fino a 35 anni, contributi scontati della metà

Nell’iter di conversione nella legge 96/2018, il decreto dignità ha accolto l’articolo 1-bis, il quale ospita un incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato a favore dei più giovani (in particolare fino a 35 anni di età).
Il legislatore alleggerisce la principale voce di costo dei datori di lavoro del settore privato dimezzando la contribuzione a loro carico sulle assicurazioni sociali obbligatorie gestite da Inps per un periodo massimo di 36 mesi dalla data di assunzione, a patto che vengano rispettati alcuni requisiti fondamentali. I neoassunti dovranno non avere mai avuto – in Italia o all’estero – un contratto a tempo indeterminato con lo stesso o con altri datori di lavoro (probabilmente escludendo quello intermittente a tempo indeterminato, sulla base di misure analoghe) ed essere assunti fra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2010. Il risparmio previdenziale è del 50% dei contributi obbligatori Inps a carico del datore fino a un massimo di 3mila euro per anno e 9mila complessivi nel triennio.
Impossibile non notare le analogie rispetto alla misura incentivante prevista stabilmente dalla legge di bilancio del 2018 (legge 205/2017), che non viene mutata dal decreto dignità. La formula di quest’ultimo sgravio sembra analoga alla precedente: un esonero dai contributi che si ritiene non sarà totale ma escluderà alcune voci contributive, come quelle afferenti ai fondi di solidarietà o al fondo di integrazione salariale, nonché i premi Inail.
La più immediata delle differenze risiede nella platea degli ammessi agli incentivi: la legge 205/2017, introducendo il suo esonero contributivo “stabile”, ha previsto come beneficiari i neoassunti privi di precedenti esperienze a tempo indeterminato che avessero meno di 30 anni, con una parziale apertura solo per il 2018, anno in cui l’incentivo (disciplinato dalla circolare Inps 40/2018) è aperto anche agli under 35 mantenendo immutati gli altri requisiti.
I commi che compongono l’articolo 1-bis del Dl 87/2018 non contengono alcune altre prescrizioni, attive invece nella forma di esonero stabile, ancora efficace. In particolare, nell’esonero introdotto dall’articolo 1, commi 100 e seguenti della legge di bilancio 2018 c’è una aperta esclusione dell’incentivo per i collaboratori domestici e per gli apprendisti (comma 114); è richiesto inoltre (comma 104) che il datore beneficiario dello sgravio non abbia proceduto, nella medesima unità produttiva, a licenziamenti nei 6 mesi precedenti alla nuova assunzione.
L’esonero della legge 205/2017 ha poi “blindato” la legittimità dello stesso all’impegno del datore beneficiario a non licenziare per giustificato motivo oggettivo, nei 6 mesi dopo l’assunzione, il lavoratore incentivato o un dipendente con qualifica analoga e in servizio nella stessa unità produttiva. Tale condizione non viene richiamata nel nuovo esonero, così come non sembra attivo l’ulteriore meccanismo di flessibilità dell’incentivo che permetteva (comma 103) di collegare il periodo residuo di godimento dell’esonero a datori che assumessero in un secondo momento a tempo indeterminato il dipendente, anche se aveva nel frattempo superato l’originario requisito anagrafico.
Nel nuovo esonero manca anche il richiamo all’aliquota di computo piena delle prestazioni pensionistiche a favore dei lavoratori incentivati, che garantiva il completo accredito dei contributi ai fini pensionistici nonostante la riduzione del carico contributivo aziendale. Va però specificato che il nuovo esonero ha previsto uno step normativo intermedio, innovativo rispetto alla formula adottata dalla legge di bilancio del 2018 (che ha dovuto attendere, invece, la circolare Inps per ulteriori dettagli operativi). In questo caso, il nuovo esonero ha previsto l’apparizione di un decreto interministeriale fra Lavoro e Mef da formulare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge 96/2018 (dunque entro metà ottobre).
Rimane invece immutato il riferimento ai dipendenti incentivabili a norma del nuovo esonero che, come nel caso di quello stabile della legge di bilancio del 2018, sono identificati in tutti i lavoratori rientranti nella disciplina del Dlgs 23/2015, vale a dire operai, impiegati e quadri, con esclusione dei dirigenti. Sarà quindi il decreto interministeriale, unitamente alla circolare dell’Inps, a fornire le modalità di fruizione dell’esonero al via dal prossimo anno per la durata dei successivi 24 mesi, nonché le forme di coordinamento rispetto a quello stabile al momento attivo.
 
Sei interessato all’articolo? Scrivici e verrai contattato da un nostro Consultant
@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

condividi.