Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo per assunzione di donne, il Ministero del lavoro ha individuato i settori e le professioni con il tasso di disparità superiore al 25 per cento
Il Decreto 25 novembre 2019 del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze, ha individuato per l’anno 2020 i settori e le professioni, limitatamente al settore privato che, caratterizzate da un tasso di disparità uomo-donna superiore al 25 per cento, consentono di usufruire dello sgravio contributivo di cui all’art. 4, commi da 8 a 11 della legge n. 92/2012.
Tale norma ha previsto uno sgravio contributivo del 50% sui contributi a carico del datore di lavoro a fronte di assunzioni effettuate con contratto di lavoro dipendente, anche a tempo determinato o in somministrazione, di:
Per le donne prive di regolare impiego da almeno sei mesi, l’agevolazione consente di favorire l’inserimento di lavoratrice occupate in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato interessato. La finalità della norma è proprio quella di arginare l’emorragia di personale femminile in determinati settori e professioni, favorendo ingressi agevolati. Pertanto, saranno agevolate le assunzioni di donne che abbiano incrementato l’occupazione nei predetti settori o nelle predette professioni.
L’agevolazione ha una durata di dodici mesi in caso di assunzione con contratto a termine ovvero di diciotto mesi in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato (ricomprendendo in tale caso l’eventuale trasformazione da contratto a termine a contratto a tempo indeterminato).
Oltre alle varie condizioni necessarie per usufruire dei benefici economici e contributivi, l’incentivo è vincolato all’incremento occupazionale netto in termini di ULA.
In tutte le ipotesi di concessione di benefici previsti dalla legislazione nazionale, ai fini della maturazione del diritto, l’incremento occupazionale dei 12 mesi successivi all’assunzione agevolata deve essere verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione. Proprio per tale metodologia di calcolo i benefici potranno essere fruiti:
Pertanto, “qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di ULA, l’incentivo va riconosciuto per l’intero periodo previsto e le quote mensili eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non può essere riconosciuto e occorre procedere al recupero di tutte le quote di incentivo eventualmente già godute”.
Il datore di lavoro interessato alla fruizione del beneficio dovrà pertanto:
La Tabella A (settori) e la Tabella B (professioni), allegate al decreto 25 novembre 2019 in commento, evidenziano i settori e le professioni interessate al beneficio.
Tali tabelle sono determinate sulla base delle elaborazioni effettuate dall’Istat in relazione alla media annua del 2018.
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