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Assunzioni di giovani laureati, bonus in scadenza

I datori di lavoro che vogliono usufruire dell’agevolazione contributiva collegata all’assunzione di giovani laureati d’eccellenza, sempre che già non vi abbiano provveduto dal 1° gennaio in poi, devono procedere all’instaurazione del rapporto di lavoro entro e non oltre il prossimo 31 dicembre.

La legge di bilancio 2020 rivitalizza l’assunzione agevolata dei giovani laureati, caduta nel dimenticatoio. La forma incentivata di reclutamento di studenti modello, operativa solo per l’anno in corso, è stata introdotta dall’articolo 1, commi da 706 a 717, della legge 145/2018, che ha subordinato il riconoscimento dell’incentivo contributivo al rispetto di procedure, modalità e controlli previsti per la fruizione di un’altra facilitazione, ma di tipo fiscale.

La particolarità della disposizione in commento risiede nel fatto che non si prevede un’estensione al 2020 dell’arco temporale in cui si possono collocare le assunzioni ma – fermo restando che l’inizio del rapporto di lavoro deve avvenire nel 2019 – a partire dal prossimo anno le procedure, le modalità e i controlli per l’ammissione al beneficio saranno gli stessi, già a regime, per lo sgravio triennale. Tradotto “in soldoni” questo significa che otterrà la facilitazione chi ha assunto, sulla fiducia, nella parte del 2019 già trascorsa e chi lo farà entro l’anno. Ricordiamo che l’agevolazione spetta in caso di assunzione a tempo indeterminato (anche part time) di persone che hanno conseguito una laurea magistrale nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute (comprese quelle telematiche); nonché con riferimento a coloro che sono in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto – sempre nello stesso periodo – e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.

La riduzione contributiva – che rientra nel “de minimis” – compete per un anno dall’inizio del rapporto ed è pari ai contributi a carico del datore, dovuti all’Inps (premio Inail escluso), entro il limite di 8mila euro. Sono agevolate anche le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine, sempre che la stabilizzazione intervenga nel corso del 2019; in tal caso i requisiti che fanno sorgere il diritto a beneficiare dell’esonero devono sussistere alla data di trasformazione del rapporto. Sarà quindi l’Inps a dettare le regole cui i datori di lavoratori dovranno attenersi per l’accesso al beneficio contributivo che sarà utilizzato con il collaudato sistema del conguaglio contributivo.


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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