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ATI, Associazione temporanea d'impresa

L’ATI si sottoscrive mediante un atto pubblico o una scrittura privata.
Un’ATI può assumere tre diverse forme di governance:
– Verticale, in cui viene conferito un mandato collettivo irrevocabile all’impresa partecipante che svolge l’attività principale oggetto della gara, che assumerà così il ruolo di capogruppo. Questa riunisce le altre imprese mandanti che svolgono attività corrispondenti a parti dell’opera, che il bando definisce come separabili.
– Orizzontale, il rapporto di collaborazione avviene tra imprese che esercitano attività omogenee e che si riuniscono al fine di suddividere i lavori, e ottenere così, grazie all’insieme delle iscrizioni, i requisiti necessari per partecipare alla gara d’appalto.
– Mista, un’associazione di tipo verticale in cui la mandataria è composta da un sub associazione orizzontale e le mandanti sono anch’esse sub associazioni orizzontali per ognuna delle categorie scorporabili.
Nelle ATI la responsabilità in relazione al progetto si differenzia in base alle governance:
– è solidale e illimitata nel caso di associazione orizzontale
– pro quota per i lavori di propria competenza, e
– solidalmente alla capogruppo nelle ATI verticali.
Per il resto, ognuna delle aziende conserva la propria autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
Sino al completamento dello specifico lavoro per cui si sono associate.
Nessun obbligo pubblicitario regola le ATI.
Con la costituzione di una ATI non nasce un nuovo soggetto fiscale. Nel caso in cui l’oggetto dell’appalto sia indivisibile, si determina l’esistenza di un organismo associato che opera come una società di fatto (R.M. n. 9/782/1983).
Tale società è soggetta agli obblighi contabili e agli adempimenti fiscali relativi all’esecuzione dei lavori appaltati. Le imprese associate invece sono soggette ad imposizione solo per le quote di reddito spettanti a ciascuna secondo le quote di partecipazione.

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