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Attività di spettacolo, esonerate dall’invio telematico dei corrispettivi

Attività spettacolistiche esonerate dall’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi in quanto già oggetto di separata trasmissione alla Siae che poi li mette a disposizione dell’anagrafe tributaria.

Tuttavia, l’obbligo di invio dei dati dei corrispettivi permane per le attività accessorie diverse dai biglietti di ingresso, le quali ad oggi sono già documentate con scontrino o ricevuta fiscale.

L’Agenzia, disinteressandosi della commercialità o meno delle attività realizzate, sottolinea innanzitutto come il decreto ministeriale del 10 maggio 2019 non ricomprende, tra gli specifici esoneri previsti dall’obbligo dei corrispettivi telematici in ragione della tipologia di attività esercitata, le attività di spettacolo e quelle connesse. Tuttavia, in base al quadro normativo di riferimento, tali attività spettacolistiche vanno comunque ritenute esonerate: questo perché l’articolo 74-quater, comma 2 del Dpr 633 del 1972 stabilisce che le prestazioni indicate nella tabella C del decreto Iva sono certificate con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante misuratori fiscali o biglietterie automatizzate. Le relative specifiche tecniche sono quelle dettate dal decreto direttoriale del 13 luglio 2000 il quale individua il contenuto dei titoli di accesso ed impone agli esercenti di trasmettere alla Siae i relativi dati di vendita mediante l’emissione di un prospetto riepilogativo giornaliero. Questi dati sono poi messi a disposizione dell’anagrafe tributaria a cura della stessa Siae. Proprio in ragione della separata trasmissione dei dati, imposta da un obbligo di legge, l’Agenzia ha ritenuto quindi di escludere le vendite di biglietti per attività di spettacolo dall’obbligo dei corrispettivi telematici.


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