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Attività economiche, meno limiti al rumore

La legge di Bilancio 2019 ribalta le consuetudini sulla «tollerabilità» del rumore: il riferimento non sarà più solo l’articolo 844 del Codice civile ma la legge 447/95. 

Nella legge di Bilancio (articolo 1, comma 746, c’è un’importante novità che dovrebbe limitare la discrezionalità dei giudici: è stato aggiunto un comma all’articolo 6 ter del Dl 208/2008, che ora suona così: «Nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell’articolo 844 del Codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso. Ai fini dell’attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative modifiche».


La differenza normativa è sostanziale: l’articolo 844 del Codice civile stabilisce che i rumori (e le immissioni in genere) sono consentiti «se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi». Questo principio ha sempre lasciato molto spazio alla discrezionalità del giudice (anche se spesso usava il limite dei “tre decibel sopra il rumore di fondo”) nello stabilire se quel rumore (o immissione di fumo o esalazione) superasse o meno il limite della «normale tollerabilità».


Tale indeterminatezza di criteri ha perciò provocato una cascata di pronunce dei giudici di merito e di legittimità. Una delle più recenti, l’ordinanza 23754/2018 della Corte di cassazione, aveva chiarito che la normativa che fissa, per esigenze di carattere pubblico, i livelli di accettabilità delle immissioni (cioè appunto la legge 447/95), persegue interessi pubblici e opera solo nei rapporti tra privati e la pubblica amministrazione, per assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi di quiete. Ora le cose cambiano per le sorgenti di rumore derivanti da attività produttive, commerciali o professionali ma nei rapporti fra privati la materia continuerà a essere disciplinata dall’articolo 844 del Codice civile e potranno essere vietate dal giudice (anche in base al criterio dei tre decibel) pure le immissioni che non superino i limiti fissati dai Dpcm attuativi della legge 447/95. I giudici, quindi, nel pronunciarsi circa la tollerabilità, dovranno distinguere tra le attività regolate dalla legge 447/95 e dai dettagliati parametri dei decreti attuativi e le altre (come i rumori in appartamento).

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