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Autoriciclaggio, coesistenza con bancarotta

L’autoriciclaggio può coesistere con la bancarotta per distrazione. 

Obiettivo dell’introduzione del reato di autoriciclaggio sia stata quella di congelare ogni utilità economica che deriva dal delitto, impedendo che i beni possano essere in qualsiasi modo reimmessi nel circuito economico. E allora un’attenzione particolare deve essere prestata alla natura specifica dei beni o delle utilità, valutandone soprattutto la portata dinamica.

Se il trasferimento riguarda beni statici come anche il denaro la condotta attraverso la quale la somma è stata ottenuta non è idonea a configurare l’autoriciclaggio. È il caso, per esempio, del versamento del profitto di un furto sul conto corrente o sulla carta prepagata intestati allo stesso autore del reato presupposto.

Discorso però diverso deve essere fatto quando il bene conseguito con il reato, per la sua caratteristiche appunto «dinamiche», è idoneo a procurarne l’impiego in attività economiche o finanziarie. È il caso della distrazione di un’azienda che, se limitata a questo solo aspetto, non darebbe luogo all’autoriciclaggio; ma quando alla distrazione segue la gestione della stessa e l’esercizio di attività imprenditoriale allora l’autoriclaggio si concretizza.


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