L’autoriciclaggio può coesistere con la bancarotta per distrazione.
Obiettivo dell’introduzione del reato di autoriciclaggio sia stata quella di congelare ogni utilità economica che deriva dal delitto, impedendo che i beni possano essere in qualsiasi modo reimmessi nel circuito economico. E allora un’attenzione particolare deve essere prestata alla natura specifica dei beni o delle utilità, valutandone soprattutto la portata dinamica.
Se il trasferimento riguarda beni statici come anche il denaro la condotta attraverso la quale la somma è stata ottenuta non è idonea a configurare l’autoriciclaggio. È il caso, per esempio, del versamento del profitto di un furto sul conto corrente o sulla carta prepagata intestati allo stesso autore del reato presupposto.
Discorso però diverso deve essere fatto quando il bene conseguito con il reato, per la sua caratteristiche appunto «dinamiche», è idoneo a procurarne l’impiego in attività economiche o finanziarie. È il caso della distrazione di un’azienda che, se limitata a questo solo aspetto, non darebbe luogo all’autoriciclaggio; ma quando alla distrazione segue la gestione della stessa e l’esercizio di attività imprenditoriale allora l’autoriclaggio si concretizza.
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