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Autotrasportatori, integrativa per la deduzione maggiorata

Le deduzioni forfetarie sulle spese non documentate per i trasporti di merci per conto di terzi nel periodo d’imposta 2017 sono rimaste invariate rispetto a quelle previste per il 2016. 

A prevederlo è il comunicato stampa di ieri del ministero dell’Economia che ha cancellato la riduzione stabilita dal comunicato stampa delle Entrate del 16 luglio 2018, la quale purtroppo è già stata considerata dai contribuenti in sede di predisposizione delle dichiarazioni dei redditi relative al 2017 e inviate entro lo scorso 31 ottobre 2018.


Il comunicato del 16 luglio 2018 aveva ridotto da 51 euro a 38 euro la deduzione forfetaria per i viaggi effettuati personalmente dall’imprenditore fuori dal Comune sede dell’impresa nel 2017 (da 17,85 euro a 13,30 euro, per i viaggi all’interno del Comune). Ora, a seguito dell’incremento degli stanziamenti della dotazione finanziaria a favore degli autotrasportatori, previsto dall’articolo 23 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, la misura dell’agevolazione è stata riportata ai livelli del 2016 (51 euro e 17,85 euro per i viaggi all’interno del Comune), quindi, per beneficiarne completamente, sarà necessario presentare una dichiarazione integrativa “a favore”, al fine di evidenziare un minor debito o un maggior credito derivante dall’aumento delle deduzioni forfetarie rispetto a quanto stabilito dal comunicato stampa delle Entrate del 16 luglio 2018.


Diversamente dalle dichiarazioni integrative a sfavore, quelle a favore, se effettuate entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non sono soggette a sanzioni. È possibile anche revocare l’originaria richiesta di rimborso di un’imposta a credito, scegliendo la compensazione, sempre che il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. Questa integrativa a favore, però, può essere presentata senza il pagamento delle sanzioni, solo entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, quindi, per correggere la richiesta di rimborso delle dichiarazioni dei redditi del 2017 (Redditi 2018), la scadenza sarà il 28 febbraio 2019.


Dal modello Unico 2016, relativo al 2015, per le spese non documentate delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi, in contabilità semplificata o in ordinaria per opzione, la deduzione forfetaria giornaliera dal reddito d’impresa, spetta in un’unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa, senza alcuna distinzione tra quelli effettuati all’interno della Regione e delle Regioni confinanti e quelli effettuati oltre tale ambito. Come in passato, invece, per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, la misura della deduzione forfetaria giornaliera è pari al 35% dell’importo definito per viaggi oltre tale ambito.


Queste deduzioni forfetarie per la deduzione dei trasporti all’interno del Comune ovvero oltre tale ambito devono essere inserite nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2018 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55, rispettivamente i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17.

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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