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Autotrasporto, aggiornate le deduzioni forfettarie

Con un comunicato stampa diffuso ieri, il ministero dell’Economia ha reso note le deduzioni forfettarie a favore degli autotrasportatori per l’anno 2018, da indicare nei modelli Redditi 2019.

Per i trasporti di merci per conto terzi effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, è prevista una deduzione forfettaria di spese non documentate, per il periodo d’imposta 2018, nella misura di 48 euro. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, a prescindere dal numero dei viaggi. Il beneficio spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35% di quello riconosciuto per gli stessi trasporti oltre il territorio comunale, pari cioè a 16,80 euro (35% di 48 euro). 

Le nuove misure arrivano fuori tempo massimo, cioè dopo la scadenza naturale del 30 giugno 2019, che slitta al 1° luglio, per i pagamenti delle imposte sui redditi del 2018. Chi ha “saltato” la scadenza del 1° luglio, potrà ancora pagare il saldo del 2018 e il primo acconto per il 2019, entro il 31 luglio 2019 con lo 0,40% in più. Resta ferma la proroga dei pagamenti al 30 settembre 2019 per i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e “collegati”.

A sua volta, in un altro comunicato stampa, l’agenzia delle Entrate ha precisato precisa che la deduzione forfettaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore o dai soci di società di persone deve essere riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2019 persone fisiche e società di persone, usando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi. I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune e alla deduzione per i trasporti oltre tale ambito. 

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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