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Avvisi parziali, contraddittorio preventivo escluso

Le nuove regole sul contraddittorio introdurranno dal 1° luglio 2020 maggiori tutele e potestà all’amministrazione. 

Gli uffici, ove non sia stato rilasciato un verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, dovranno notificare un invito a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento. 

In difetto, l’accertamento è invalido, ma solo se con l’impugnazione il contribuente dimostri le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato. In caso di mancata adesione, invece, l’avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente nel corso del contraddittorio. 

La nuova norma prevede poi nei casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o di fondato pericolo per la riscossione, la notifica diretta dell’accertamento senza invito preventivo, con buona pace delle pronunce della Cassazione che hanno sempre censurato il comportamento degli uffici che notificavano accertamenti in prossimità della scadenza del termine di decadenza. 

Vi è poi un’ulteriore singolare previsione ai danni del contribuente: la proroga di 120 giorni dei termini di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo se tra la data di comparizione, e quella di decadenza ordinaria intercorrano meno di 90 giorni. Previsioni che squilibreranno ulteriormente a favore del fisco i rapporti con il contribuente, sanando errori dell’amministrazione, attualmente censurati della giurisprudenza.


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