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Beni e partecipazioni d’impresa, rivalutazioni con cautela

Per le imprese che redigono il bilancio in base alle norme del Codice civile e dei principi contabili nazionali, è riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni sulla falsariga delle precedenti disposizioni (legge 145/2018, articolo 1, commi 940 e seguenti). Nel decreto fiscale 119/2018 (convertito dalla legge 136/2018) troviamo anche una norma anti-svalutazione.


La possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni è in deroga all’articolo 2426 del Codice civile, che prevede, salvo limitate eccezioni, la valutazione al costo di acquisto o di fabbricazione.


Sono rivalutabili i beni, comprese le partecipazioni, iscritti nel bilancio al 31 dicembre 2017, esclusi gli immobili che costituiscono rimanenze. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2019, ovvero il bilancio 2018.

La legge ripropone le regole precedenti: la rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nell’inventario e nella nota integrativa.


Il maggior valore attribuito ai beni, con pagamento delle imposte sostitutive del 16% (beni ammortizzabili) e del 12% (beni non ammortizzabili), è riconosciuto ai fini Ires e Irap a decorrere dal terzo esercizio successivo al 2018 (immobili dal 2020, riallineamento ex articolo 14, legge 342/2000). 

Le imposte sostitutive (compensabili) sono versate in un’unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte relative al 2018, così il 10% relativo alla riserva di rivalutazione.


Mentre la legge di Bilancio consente la rivalutazione di alcuni asset, tra i quali le partecipazioni, la legge fiscale consente, nelle situazioni previste, di non svalutare le partecipazioni. 


La situazione più delicata riguarda i titoli (partecipazioni) non quotati perché, in assenza di una quotazione, è il redattore del bilancio a dover fare la scelta se svalutare o meno: la legge sterilizza l’inattendibilità delle valutazioni espresse dal mercato, ma non sterilizza il rischio derivante dalla situazione economica della controparte, che è altra cosa e che può rendere la perdita durevole se non definitiva.

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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