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Beni significativi, le parti «non funzionali» restano al 10% entro il plafond del servizio

Via libera all’Iva del 10% sull’installazione di un bruciatore su una caldaia già installata, in quanto, in questo caso, non va fatta alcuna valutazione sull’autonoma funzionalità del bruciatore rispetto al bene significativo (la caldaia). Il chiarimento è contenuto nella circolare del 12 luglio 2018, n. 15/E, che ha trattato l’agevolazione dell’Iva del 10% sulle prestazioni di servizi su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, dipendenti da contratti di appalto, di prestazione d’opera e di fornitura con posa in opera, comprensivi dei beni finiti (con limitazioni per i beni significativi) e delle materie prime e semilavorate.
L’agevolazione è contenuta nell’articolo 7, comma 1, lettera b, della legge 488/1999, e riguarda gli interventi di manutenzione (ordinaria o straordinaria), di ristrutturazione edilizia e di risanamento e restauro conservativo, nei quali si può applicare l’Iva del 10% al valore delle prestazioni di servizi (la manodopera), delle materie prime e semilavorate, oltre che dei beni finiti non “beni significativi”, anche se sono parti staccate di questi ultimi, ma a patto che abbiano una propria “autonomia funzionale”.
Ai beni significativi di cui al decreto delle Finanze del 29 dicembre 1999, invece, l’Iva del 10% si può applicare solo fino a concorrenza del valore delle prestazioni, delle materie prime e semilavorate e degli altri beni finiti non significativi, che hanno un’autonomia funzionale rispetto ai beni significativi stessi.
Con un’interpretazione autentica (quindi retroattiva), l’articolo 1, comma 19, della legge 205/2017, ha confermato che per individuare la base imponibile su cui applicare l’aliquota Iva del 10% ovvero quella del 22%, non va sommato al valore dei beni significativi quello delle “singole parti o pezzi staccati che li compongono”. Questa regola, però, vale solo se la parte staccata del bene significativo “da installare” ha un’autonomia funzionale rispetto al bene significativo stesso. Se, invece, la parte staccata concorre alla normale funzionalità del bene significativo “da installare” (quindi, non ha propria autonomia funzionale), il suo valore deve confluire, ai fini della determinazione dell’aliquota Iva del 10%, nel valore dei beni significativi.
La valutazione dell’autonomia funzionale della componente staccata rispetto al bene significativo non è necessaria, però, se l’intervento di manutenzione riguarda “l’installazione” o la “sostituzione della sola componente staccata di un bene significativo (già installato precedentemente)”, in quanto l’intervento non ha a oggetto l’installazione del bene significativo bensì la sostituzione/installazione di una sua parte staccata e il valore di quest’ultima viene attratto nel valore complessivo della prestazione di servizi, con Iva al 10 per cento.
Per esempio, se il bene significativo è una caldaia, già installata precedentemente, e la parte staccata da installare è il bruciatore, il suo valore non va sommato a quello della caldaia, indipendentemente dal fatto che abbia una notevole rilevanza rispetto al valore, alla struttura o alla funzionalità del bene significativo in cui viene collocato. Come sulla manodopera e sulle materie prime, quindi, si applica l’Iva del 10% anche sul bruciatore.

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