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Bilancio 2016, riforma contabile

Il DLgs n.139/2015 ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina della formazione e redazione del bilancio d’esercizio delle società di capitali.
Si è inoltre concluso, sempre nel corso del 2016, il procedimento di aggiornamento dei principi contabili nazionali, realizzato dall’Organismo italiano di contabilità (OIC) al fine di recepire le disposizioni contenute in tale decreto e, dunque, le modifiche da esso apportate alla disciplina del bilancio delle società di capitali.
Con il DLgs n.139/2015, innanzitutto, vengono introdotte modifiche agli schemi di bilancio (Stato patrimoniale e Conto economico) che, a partire dall’esercizio 2016, verranno redatti in tre diverse forme, in base alle dimensioni dell’impresa.
Infatti, accanto al bilancio in forma ordinaria (art. 2424 C.c.) ed a quello in forma abbreviata (art. 2435-bis C.c.), debutta il nuovo “bilancio delle microimprese” di cui al nuovo art. 2435-ter C.c..
Vediamo le novità e le caratteristiche dei citati schemi di bilancio.
BILANCIO IN FORMA ORDINARIA
A seguito del recepimento della direttiva non potranno più essere iscritte, né nelle immobilizzazioni finanziarie né nell’attivo circolante, le azioni proprie che andranno evidenziate, con segno negativo, in una apposita riserva del Patrimonio netto.
Di contro è prevista l’espressa iscrizione sia all’attivo sia al passivo (tra i fondi per rischi ed oneri) degli “strumenti finanziari derivati passivi” (siano gli stessi di natura speculativa che “di copertura”).
Inoltre, poiché non sarà più possibile capitalizzare i costi di ricerca e di pubblicità tra le immobilizzazioni immateriali, “la voce “B.I.2 costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità”, a partire dal bilancio 2016, si limiterà a prevedere l’iscrizione dei soli “costi di sviluppo”.
Nel nuovo bilancio i rapporti di crediti e debito verso le imprese sottoposte al controllo delle controllanti (cosiddette imprese sorelle) avranno apposita evidenza; mentre nella voce ratei e risconti è stato eliminato il riferimento agli aggi e disaggi di emissione, che, parimenti ai crediti, ai debiti e ai titoli, saranno considerati nell’ambito della valutazione con il nuovo metodo del costo ammortizzato.
Altra rilevante novità introdotta nello schema di Stato patrimoniale è l’eliminazione della sezione, posta in calce allo stesso, in cui attualmente si iscrivono i conti d’ordine e che, a partire dal 2016, andranno evidenziati nella Nota integrativa, che accoglierà l’indicazione dei dati relativi agli impegni, alle garanzie ed alle passività potenziali.
Nel Patrimonio netto viene introdotta la specifica voce “A.VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”, in cui iscrivere per l’appunto, la riserva per la copertura dei flussi finanziari in cui recepire gli effetti derivanti dalla nuova disciplina degli strumenti derivati, per le cui modalità di misurazione si fa un rinvio a quanto previsto principi contabili internazionali IAS/IFRS, adottati dall’Unione europea.
Di minor impatto le modifiche apportate al Conto economico che, in primis, viene integrato per includere gli effetti della disciplina sugli strumenti derivati.
Sono state in particolare aggiunte due nuovi voci nell’area D, la cui nuova denominazione sarà “D – rettifiche di valore di attività e passività finanziarie” con pertanto l’aggiunta della parola passività che consegue all’iscrizione nel Passivo dello Stato patrimoniale, tra i fondi, dei derivati passivi.
Dette rettifiche riguardano sia le iscrizioni di rivalutazioni sia l’iscrizione di svalutazioni relativamente agli strumenti finanziari derivati (sono state aggiunte le voci “18.d. rivalutazioni di strumenti finanziari derivati e 19.d svalutazioni di strumenti finanziari derivati).
Parimenti a quanto fatto e precedentemente evidenziato a proposito dello Stato patrimoniale, anche nella sezione C del conto economico, destinata a rilevare le partite di origine finanziaria, è stata aggiunta una nuova voce (al punto 15) e integrate altre due voci (precisamente 16.a e 16.d) per evidenziare i rapporti nei confronti di imprese sottoposte al controllo delle controllanti.
Certamente la maggiore innovazione è costituita dalla scomparsa della sezione E in cui fino al 2015 trovavano rilevazione i proventi e gli oneri straordinari, che ha sempre creato nel passato materia di discussione per la diversità con cui le diverse imprese ritenevano di far rientrare o meno il risultato di una certa operazione in quest’area piuttosto che nell’area della gestione caratteristica. Anche in tale circostanza il legislatore delegato ha destinato l’informativa in precedenza contenuta nello schema contabile, alla Nota integrativa che, appunto, vedrà l’indicazione dell’importo e della natura dei singoli elementi di costo o di ricavo di entità o incidenza eccezionale.
Introdotto l’obbligo di redazione del Rendiconto Finanziario in Nota Integrativa.
BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA
Per quanto riguarda il bilancio in forma abbreviata, il nuovo schema di Stato patrimoniale prevede la rilevazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali al lordo (e non più al netto) degli ammortamenti, così come avviene nei bilanci in forma ordinaria e, in Nota integrativa, occorrerà indicare i movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni.
Per quanto riguarda il Conto economico scompare l’area straordinaria (E) e sono stati effettuati dei raggruppamenti nell’area finanziaria (C-D).
Più interessanti le modifiche alla Nota integrativa che risulta semplificata rispetto all’attuale, ancorché in taluni casi siano stati introdotti obblighi di informativa maggiori rispetto alla situazione attuale, in parte in conseguenza alle modifiche apportate agli schemi di bilancio.
BILANCIO DELLE MICRO IMPRESE
Questa tipologia di bilanci riguarda le società che nel primo esercizio di vita ovvero nel prosieguo, per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti parametri: totale dell’attivo euro 175.000; ricavi delle vendite e delle prestazioni euro 350.000; dipendenti occupati in media nell’esercizio 5 unità.
Queste imprese oltre a poter redigere il bilancio in forma abbreviata di cui all’art 2435-bis, godranno anche dell’esonero dalla redazione della Nota integrativa a condizione che in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni relative ai conti d’ordine nonché quelle relative ai compensi ed utilità pagati agli amministratori e, se presente, al collegio sindacale.
Le micro imprese, in aggiunta, non redigono il rendiconto finanziario e la Relazione sulla gestione.
ATTENZIONE: Per le società che rivestono la qualifica prevista per il regime “Start-Up Innovative” di cui al DL.179/2012, qualora abbiano sostenuto spese per ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15% del maggior valore fra il costo e il valore della produzione, nonostante possano avere i requisiti dimensionali per la redazione del Bilancio delle micro imprese, le stesse sono tenuto alla redazione della Nota Integrativa, adottando pertanto, al minimo, gli schemi del Bilancio abbreviato.
A partire dal Bilancio relativo all’anno 2016 viene inoltre definitivamente prevista l’obbligatorietà del Rendiconto Finanziario come documento a corredo del Bilancio. L’obbligo si estende alle società di maggiori dimensioni prevedendone comunque l’esclusione per quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese. Si evidenzia che tale obbligo prevede che il Rendiconto finanziario sia redatto in forma comparativa e, pertanto, occorrerà elaborare anche il Rendiconto finanziario relativo al 2015 (vedasi OIC 10).
Si segnala, infine, che l’applicazione delle nuove disposizioni può rappresentare una delle cause di differimento per l’approvazione del bilancio 2016 entro 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio, anziché entro 120 giorni, in caso di presenza di espressa previsione statutaria.

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