Bollo sulle fatture elettroniche, check automatico delle Entrate

In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle e-fatture, l’agenzia delle Entrate comunica al contribuente l’importo dovuto, comprensivo di sanzione (ridotta) e interessi; se entro 30 giorni non si paga, la somma viene iscritta a ruolo a titolo definitivo. Gli importi richiesti tengono conto anche dell’eventuale imposta non “dichiarata” in fattura, ma liquidabile con specifica procedura automatizzata in funzione dei dati ricavabili dal documento. 

L’articolo 12-novies del Dl 34/2019 (decreto crescita) prevede che l’Agenzia integri le fatture inviate attraverso lo Sdi che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo, ancorché dovuta, attraverso procedure automatizzate. Nella sostanza, l’importo dell’imposta da pagare, reso noto al contribuente con il cassetto fiscale, potrà essere riliquidato dalle Entrate in base alle informazioni contenute nella fattura. 

In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo – eventualmente integrata mediante la procedura automatizzata – il contribuente (dovrebbe trattarsi solo dell’emittente della fattura e non anche del destinatario) sarà raggiunto da una comunicazione telematica con la quale viene chiesto il pagamento dell’imposta, oltre a sanzione e interessi. La sanzione è quella dell’articolo 13 del Dlgs 471/1997 (30%), ridotta a 1/3, e quindi pari al 10 per cento. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, entro 30 giorni, comporterà l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della somma. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture non siano sufficienti per la riliquidazione automatica, restano applicabili le disposizioni del Dpr 642/1972 e, quindi, la sanzione dal 100 al 500% dell’imposta e la solidarietà del destinatario del documento, disinnescabile solo mediante regolarizzazione nei 15 giorni dal ricevimento della fattura irregolare.

Le nuove disposizioni si applicheranno alle fatture inviate tramite Sdi dal 1° gennaio 2020 e, pertanto, per i documenti cartacei e per quelli elettronici extra Sdi continua a valere la disciplina ordinaria. 


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Tiziano Beneggi

Novembre 3, 2019

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