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Bonus bebè

Il decreto contiene le disposizioni necessarie per l’attuazione dell’art. 1, co. 125, L. 23.12.2014, n. 190, che prevede un assegno al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno (cd. bonus bebè).
Per quanto riguarda i beneficiari, si prevede che ai nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato tra l’1.1.2015 ed il 31.12.2017, è riconosciuto il sopracitato assegno su domanda di un genitore convivente con il figlio; viene inoltre specificato che i nuclei familiari beneficiari, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, devono essere in possesso di Isee in corso di validità non superiore a € 25.000 annui. Sotto il profilo della misura e della durata del beneficio, si dispone che l’evidenziato assegno è fissato in un importo annuo pari a € 960 per figlio; per i nuclei in possesso di Isee non superiore a € 7.000 annui, l’importo annuo dell’assegno è pari a € 1.920.
L’assegno è corrisposto dall’Inps, su domanda del genitore, con cadenza mensile, per un importo pari a € 80 se la misura annua dell’assegno è pari a € 960 ovvero per un importo pari a € 160 se la misura annua dell’assegno è pari a € 1.920.
L’assegno è concesso a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione e fino al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno dall’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. Il decreto dispone inoltre le modalità di presentazione della domanda e le
ragioni di decadenza dal beneficio.

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