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Bonus del 65%, al via la cessione

Da oggi i condòmini meno abbienti possono cercare di utilizzare il bonus Irpef del 65% per le spese di riqualificazione energetica.
La legge, in sostanza, si limita ad autorizzare i condòmini incapienti (che cioè non hanno un reddito abbastanza alto da pagare Irpef) a cedere la loro detrazione, che altrimenti andrebbe perduta. Lo scopo è quello di riparare un’ingiustizia e spingere quei condòmini a votare in assemblea dei lavori importanti, che a loro sarebbero costati assai più cari in quanto impossibilitati a beneficiare della detrazione.
I condòmini “incapienti” sono i pensionati che hanno un reddito lordo annuo 2015 non superiore a 8mila euro, al netto dell’abitazione principale e di eventuali terreni (sino a 185,92 euro di rendita), e i lavoratori dipendenti sino a 8mila euro che beneficiano di una detrazione che assorbe tutta l’Irpef dovuta.
Questi potranno cedere ai fornitori delle opere e dei servizi usati per la riqualificazione energetica la loro quota di detrazione (il 65% delle spese loro attribuite in base alla tabella millesimale).
In cambio i fornitori praticheranno uno sconto sulla fattura per un importo (trattabile) che al massimo potrà essere del 65% dell’importo.
I fornitori potranno poi utilizzare in 10 rate annuali il credito, compensandolo nel modello F24 con i loro debiti fiscali e previdenziali.
La scelta di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi oppure può essere comunicata al condominio che la inoltra ai fornitori. I fornitori, a loro volta, devono comunicare al condominio l’avvenuta accettazione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti e le attività prestate.
Il condominio, a sua volta (o meglio l’amministratore pro tempore se esistente, altrimenti l’onere ricadrà su uno qualunque dei condòmini solidalmente), deve comunicare, entro il 31 marzo 2017, alle Entrate (tramite Entratel o Fisconline o intermediari abilitati) una serie di dati (la spesa sostenuta nel 2016, l’elenco dei bonifici, il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e il relativo importo, il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di loro). La mancata comunicazione implica la perdita del credito fiscale. Il condominio, inoltre, è tenuto a comunicare ai fornitori l’avvenuto invio della comunicazione all’agenzia delle Entrate.
Se nel corso dei controlli verrà accertato che il credito (o il suo utilizzo da parte dei fornitori) non spetta, sarà recuperato con sanzioni e interessi.

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