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Bonus edilizia, correzioni ai bonifici in due fasi

Con gli ultimi chiarimenti si delinea una procedura in due passaggi per correggere gli errori nei bonifici per i bonus edilizi. Prima bisogna verificare se si può rifare il pagamento e, nel caso, procedere in questo senso; se non è possibile, è sufficiente un’attestazione, come previsto dalla circolare 43/E/2016.
La circolare 43/E afferma che, quando c’è stata un’anomalia nella compilazione del bonifico tale da pregiudicare l’effettuazione della ritenuta da parte della banca o di Poste italiane, il contribuente può evitare la decadenza dal beneficio fiscale a condizione che si procuri una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell’impresa. In particolare, l’impresa deve attestare «che i corrispettivi accreditati in suo favore sono stati inclusi nella contabilità ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito d’impresa».
Con il quesito posto a Telefisco si chiede se questa procedura – dettata per il caso dell’acquisto di un box auto – abbia valenza generale e sia applicabile anche quando il contribuente paga con un bonifico ordinario (e non solo con un bonifico “parlante” mal compilato).
Nella risposta, le Entrate ricordano che i pagamenti vanno eseguiti con bonifico “parlante” e che la procedura di attestazione si può applicare nelle situazioni «in cui vi sia stata, per errore, una anomalia nella compilazione del bonifico». Si può ritenere, quindi, che l’attestazione sia utilizzabile anche quando il pagamento è avvenuto con bonifico ordinario. Del resto, molti programmi di home banking prevedono un unico form per i bonifici, che può essere compilato online nelle versioni «Bonifico Italia» e «Bonifico agevolazione fiscale».
La stessa risposta delle Entrate, però, richiama la risoluzione 55/E/2012, e subordina all’impossibilità di ripetere il pagamento l’utilizzo della procedura di attestazione da parte dell’impresa. È chiaro che questa «impossibilità» è una situazione piuttosto difficile da definire. Se certo è impossibile ripetere il pagamento in caso di decesso del fornitore o cessazione dell’attività, non è difficile immaginare casi in cui il contribuente potrebbe invocare l’impossibilità in via di fatto: si pensi al fallimento del fornitore o al semplice rifiuto dell’impresa di accettare un nuovo pagamento e rimborsare quello originario. Dopotutto, spesso ci si accorge degli errori al momento della dichiarazione dei redditi, mesi dopo il primo bonifico.
Dalle risposte a Telefisco arriva inoltre un punto fermo sulla detrazione delle spese agevolate sostenute dai conviventi more uxorio. Con la risoluzione 64/E/2016 l’Agenzia si era occupata della legge 76/2016 (cosiddetta Cirinnà), che ha regolamentato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze. Premesso che, in base a tale legge, le disposizioni contenenti i termini «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, si applicano anche a ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, non c’è dubbio che tali soggetti possono essere considerate «coniuge» (anche e non solo) ai fini delle detrazioni edilizie, senza bisogno di titoli particolari di possesso o detenzione sull’immobile posseduto dall’altro componente dell’unione.
Nella risoluzione 64/E si specifica che tali soggetti possono beneficiare delle detrazioni per il recupero edilizio su un immobile di proprietà del convivente in relazione al quale non dispongano di titoli di possesso qualificato, alla stessa stregua dei familiari conviventi (ricordiamo che la convivenza deve essere verificata all’inizio dei lavori: circolare 15/E/2005). Il dubbio riguardava la decorrenza di questa estensione: ora, nella risposta resa a Telefisco, l’Agenzia afferma che l’orientamento espresso con la risoluzione 64/E trova applicazione esclusivamente per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

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