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Bonus facciate, sconto al 90% per il recupero del decoro

Il bonus facciate riguarda i lavori di recupero su tutto il «perimetro esterno» dell’edificio, esclusi i cortili, a meno che non siano visibili dalla strada.

 

Possono usufruire del bonus facciate i proprietari o i «detentori» dell’immobile oggetto dell’intervento (unica unità immobiliare come ville, villette o casali, purché in zone A e B, oppure condòmini), quindi: proprietari, usufruttuari, nudi proprietari, titolari di uso o abitazione. Beneficiari possono anche essere i titolari ci un contratto (registrato) di locazione, leasing o comodato (purché in possesso del permesso del proprietario). Anche i familiari conviventi (e conviventi di fatto) di possessori e detentori possono usufruire del bonus facciate. Bonus esteso anche ai «promissari acquirenti» che, prima del rogito (ma con compromesso registrato), siano stati immessi nel possesso della casa. Chi esegue i lavori in economia (cioè con il fai da te) potrà detrarre le spese di acquisto dei materiali. Le imprese e i soggetti che non siano persone fisiche hanno anch’essi diritto al bonus.

 

Tutti i lavori devono servire al «recupero o restauro» della facciata (compresi balconi, fregi esterni) di edifici anche non abitativi. Esclusi i lavori a serramenti, infissi e cancelli e in generale a ciò che non fa parte delle «strutture opache». Tra le spese agevolabili ci sono anche tutte quelle connesse alle opere edili: dalla semplice tinteggiatura o pulitura della superficie agli interventi su grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni e le parti impiantistiche «coinvolte perché parte della facciata dell’edificio». Sono comprese nel super bonus anche le spese per perizie, sopralluoghi, progettazione lavori, rilascio dell’attestazione di prestazione energetica.

 

I lavori di efficientamento energetico, obbligatori quando gli interventi profondi (rifacimento intonaci) superano il 10% della superficie «disperdente lorda», possono beneficiare anch’essi della detrazione del 90 per cento. Devono comunque rispondere ai requisiti tecnici molto precisi indicati dai decreti dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015 e 11 marzo 2008. In ogni caso, se si effettuano lavori anche sui cortili interni (non visibili dalla strada), per esempio di risparmio energetico, questi non potranno beneficiare del 90% ma del 65 per cento, purché le spese siano «distintamente contabilizzate».

 

Oltre ai limiti sulla definizione di «perimetro esterno» e sugli obblighi legati al risparmio energetici, va ricordato che:

  • il bonus facciate non è cumulabile con la detrazione Irpef per la manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti al regime dei vincoli storici, architettonici o paesaggistici;
  • se il contribuente riceve contributi pubblici per l’intervento, questi devono essere sottratti dall’importo su cui applicare la detrazione del 90 per cento.

 

I lavori devono essere eseguiti su edifici che si trovino nelle zone A o B individuate in base alla definizione contenuta nel vecchio decreto 1444/68. Dato che nel frattempo le definizioni hanno trovato declinazioni assai diverse nelle normative regionali e comunali, la circolare specifica che l’assimilazione alle zone A e B deve risultare da «certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti», soprattutto, quindi, i Comuni.

Le Entrate hanno anche approntato una guida per aiutare i contribuenti a fruire della detrazione, disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.

 

La detrazione dall’imposta lorda – spiega la circolare su questo passaggio – può essere fatta valere ai fini sia dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) che dell’imposta sul reddito delle società (Ires). Quindi, i soggetti Ires rientrano a pieno titolo nel perimetro del nuovo incentivo.

 

La detrazione, infine, spetta solo sulle spese effettivamente sostenute, non su quelle che siano state rimborsate. Eventuali contributi ricevuti dal contribuente devono, dunque, essere sottratti dall’ammontare su cui applicare il bonus facciate. Si considerano, secondo la circolare dell’agenzia delle Entrate di ieri, rimaste a carico le spese rimborsate per effetto di contributi che hanno concorso a formare il reddito.


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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

 

 

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