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Bonus lavori, cessioni da monitorare

Il trasferimento della casa ristrutturata non sempre cambia il titolare delle detrazioni del 50 e 65%
La variazione nella titolarità dell’immobile su cui sono stati realizzati interventi di recupero del patrimonio edilizio non sempre comporta l’automatico trasferimento in capo all’acquirente del diritto di continuare a detrarre le quote residue.
La regola generale, attualmente in vigore, secondo cui la “detrazione segue l’immobile” prevede, infatti, più di un’eccezione, che è bene conoscere, dal momento che nel 2016 più di 8 milioni di persone fisiche hanno indicato in dichiarazione le rate della detrazione sul recupero edilizio.
Vendita dell’immobile
In caso di vendita (ma, si ritiene, anche in caso di permuta o donazione) dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (36 e 50%) e quelli di risparmio energetico (55% e 65%), la detrazione non utilizzata in tutto o in parte dal cedente viene trasferita per i restanti periodi d’imposta all’acquirente (persona fisica) dell’unità immobiliare. La regola vale anche nel caso di interventi eseguiti sulle parti comuni dell’edificio in cui si trova l’unità immobiliare trasferita.
A tale principio è possibile derogare con un accordo siglato dalle parti, a condizione che lo stesso sia riportato nell’atto notarile di trasferimento dell’immobile o in una successiva scrittura privata autenticata specificamente sottoscritta.
Qualora la cessione riguardi solo una quota dell’immobile e non il 100% dello stesso, l’utilizzo delle rate residue rimane in capo al venditore senza, in questo caso, alcuna possibilità di deroga concordata.
Se però la cessione pro quota comporta come effetto il trasferimento esclusivo della titolarità dell’immobile, allora la detrazione si trasmette all’acquirente . È il caso, ad esempio, del comproprietario al 50% che rileva l’altro 50 per cento.
In ipotesi di successione, le quote residue di detrazione spettano per intero solo all’erede o agli eredi a cui va la detenzione materiale e diretta dell’immobile, a prescindere dalla circostanza che questi lo abbia adibito o meno a propria abitazione principale.
La “detenzione” deve sussistere non solo al momento di accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il subentrante intenda fruire delle rate residue di detrazione.
Mentre per quanto attiene le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e quelle finalizzate al risparmio energetico le regole (e le relative eccezioni) sul trasferimento del diritto a detrarre le quote residue sono sostanzialmente analoghe, per quanto riguarda i bonus legati agli arredi (sia “immobili ristrutturati” che “giovani coppie”) la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce. Non sono ammesse eccezioni, né in caso di decesso del contribuente, né in quello di cessione dell’immobile.
Il diritto a detrarre rimane tuttavia in capo al vecchio proprietario in caso di cessione dell’immobile, con il decesso, invece, è perso.

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