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Bonus pubblicità, dichiarazione entro il 31

Entro giovedì 31 gennaio dovrà essere presentata la dichiarazione sostitutiva degli investimenti incrementali effettuati nel 2018 sulla stampa quotidiana e periodica, anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Chi non rispetta il termine perde il beneficio. 


Oltretutto, insieme ai dati definitivi relativi al 2018, dopo il 31 gennaio 2019 saranno comunicati anche i dati relativi agli investimenti incrementali effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, che quindi ancora mancano. Solo in seguito sarà dunque possibile usare in compensazione il credito maturato per gli investimenti 2017 e 2018, anche se, per il solo 2018, l’importo corrispondente al dato provvisorio di ripartizione potrebbe già essere indicato nel bilancio 2018 in corso di predisposizione. Occorre peraltro fare attenzione, poiché la prenotazione del credito per le spese del 2018 dovrà essere confermata, o rettificata in meno, dai beneficiari, con la dichiarazione sostitutiva da inoltrare in via telematica dal 1° al 31 gennaio 2019. 


Non è finita: l’articolo 1, comma 762, della legge di Bilancio 2019 dispone infatti che il credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari sia concesso quale aiuto “de minimis”. Questo intervento genera ulteriori incertezze: non essendo prevista una decorrenza, si potrebbe ritenere che tale limite si applichi alle spese sostenute dal 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore della legge, ma una diversa soluzione potrebbe derivare dall’esistenza di rilievi sul beneficio mossi dalla Commissione europea con la warning letter pervenuta dalla Direzione generale concorrenza il 21 novembre 2018. In ogni caso, per le imprese di maggiori dimensioni ed i gruppi di società l’introduzione del limite “de minimis” fa venir meno l’agevolazione, considerato che tale limite di 200mila euro, valevole sull’arco di tre anni, si applica a livello di gruppo.


Si ricorda che, a regime, il beneficio spetta per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente. Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, tenendo conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente stanziate, che costituisce tetto di spesa. Il tetto è elevato al 90% nel caso di microimprese, Pmi e start-up innovative, in via subordinata al perfezionamento della procedura di notifica alla Commissione Ue, in pendenza della quale si applica il limite del 75%.

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano

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